Aggiornamento normativo
DICHIARAZIONE RACCOLTA UVE 15 NOVEMBRE- DICHIARAZIONE PRODUZIONE VINO 15 DICEMBRE 2018
Dichiarazione di raccolta uve e produzione vino 2018
Si comunica che AGEA ha fornito le prime indicazioni sulle tempistiche di presentazione della Dichiarazione di raccolta uve e produzione vino 2018.
Come lo scorso anno, le dichiarazioni sono da presentarsi separatamente con scadenze diverse ( lo scorso anno, come quello precedente le due scadenze furono accorpate con un decreto-proroga al 15 Dicembre).
ARTEA per il momento non ha fornito delle indicazioni chiare, pertanto seguiranno nei prossimi giorni ulteriori approfondimenti, tuttavia è importante che tutti coloro i quali hanno raccolto le uve, inizino a fornire i dati per la compilazione della Dichiarazione di raccolta uve ( scadenza 15 novembre) e coloro che hanno acquistato uve si raccomandino con i propri fornitori affinchè presentino presso le loro associazioni le Dichiarazioni di raccolta uve.
Dichiarazioni di vendemmia e produzione 2018
Termini normali per la presentazione (salvo deroghe speciali per taluni Dop/Igp)
Per la sola campagna 2018/2019, e con riferimento ai soggetti elencati nel precedente paragrafo “SOGGETTI INTERESSATI”:
Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 15 novembre 2018 per i soggetti indicati alle lettere a, b, c, d, e, g, h;
Le dichiarazioni di produzione vitivinicola possono essere presentate entro il 15 novembre 2018 e devono essere rettificate (se necessario) entro il 15 dicembre 2018 per i soggetti indicati alle lettere b, c;
Le dichiarazioni di produzione vitivinicola devono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2018, per i soggetti indicati alle lettere d, e, f, h, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre.
Le dichiarazioni di modifica potranno essere acquisite esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2018; sulla nuova dichiarazione modificata dovrà essere indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a modificare.
Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/ IG che devono essere commercializzate antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione unica di vendemmia e di produzione vino, i produttori dovranno presentare alla competente struttura di controllo incaricata, una Dichiarazione Preventiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. num. 5811 del 26 ottobre 2015, così come specificato al precedente punto della presente circolare.
Le regioni competenti per territorio possono richiedere ai competenti Uffici del Mipaaf una proroga per la presentazione delle Dichiarazioni di vendemmia nel caso in cui, solo per particolari tipologie tardive, le operazioni di vendemmia si dovessero protrarre oltre il termine dle 15 novembre, così come dispone il comma 1, primo trattino, dell’art. 4 del citato DM n. 5811.
Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione prevista dall’art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.
Con riferimento al comma 1, art. 2, del D.M. num. 5811 del 26 ottobre 2015, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:
a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;
b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per“conto lavorazione”devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel Quadro F.
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