Aggiornamento normativo
IMPORTANTE SEMPLIFICAZIONE INVIO COMUNICAZIONI ENTI DI CONTROLLO VINI
NUOVO DECRETO PIANO DEI CONTROLLI VINI - ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE DECRETO DEL D.m. 14 giugno 2012
Testo Unico: 17° Decreto Mipaaft di applicazione
Art. 64: Controlli e vigilanza sui DO e IG
Nuove norme per i controlli e vigilanza “erga omnes” sui vini DO e IG che sostituisce, abrogandolo, il D.m. 14 giugno 2012
** D.m. 2 agosto 2018 (Mipaaft, f.to il Ministro Centinaio)
- Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018
- In attuazione della Legge n. 238/2016, art. 64 e suoi derivatinonché dei Regolamenti Ue n. 1.308/13, 1.306/13, 2018/273, n. 2018/274 e 607/09
- Abroga (art. 11/2), sostituendolo, il D.m. 14 giugno 2012, n. 294
Titolo: “Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.”.
Il decreto è emanato in applicazione dell’articolo 64 del predetto T.U., leggibile a pag. 464 di L.V. n. 9-10/2016, e ai Regolamenti Ue sopra citati. In mancanza di disposizioni specifiche diverse, si ritiene sia in vigore dal 15° giorno successivo alla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, vale a dire il 14 novembre 2018.
Sostituisce, abrogandolo (v. art. 11), il D.m. 14 giugno 2012 che da alcuni anni regola il sistema dei controlli “erga omnes” dei Dop/Igp italiani e i relativi piani di controllo e tariffe.
Le novità sono di estrema rilevanza e porteranno ad una effettiva semplificazione degli invii cartacei/telematici agli enti di controllo quali VALORITALIA e TCA.
Principale novità:
Articolo 9 - Acquisizione delle informazioni ai fini del
controllo e certificazione
1. L’acquisizione delle informazioni da parte degli organismi
di controllo avviene attraverso i servizi informatici disponibili
nell’ambito del SIAN e, per i soggetti esonerati ai sensi dell’art.
58, comma 2, della legge, attraverso la dichiarazione di produzione,
la dichiarazione di giacenza, la documentazione di
accompagnamento e commerciale e da altra documentazione
giustificativa.
2. I soggetti esonerati di cui al precedente comma possono
chiedere l’accesso ai servizi informatici disponibili nell’ambito
del SIAN.
3. L’operatore aggiorna il registro telematico per il prodotto
oggetto di richiesta di certificazione per consentire la verifica
del carico e il rilascio della certificazione.
1. In caso di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto
a divenire DO, di prodotto a DO o rivendicato a IG, compresa
la commercializzazione di vino sfuso verso altri Stati membri
o Paesi terzi, l’operatore aggiorna il registro telematico,
relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno
lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento.
5. Gli imbottigliatori, qualora non siano previsti termini
più restrittivi dal decreto 20 marzo 2015, n. 293, aggiornano
il registro telematico non oltre sette giorni lavorativi dalla
data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello
specifico prodotto.
6. Gli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere assolti
dall’operatore con la trasmissione all’organismo di controllo,
nei tempi ivi previsti, delle informazioni utili per la verifica del
carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del
prodotto e della comunicazione di avvenuto imbottigliamento
ovvero della comunicazione riepilogativa dei quantitativi di
vini a DO e IG ceduti direttamente al consumatore finale con
i riferimenti alla certificazione di idoneità, per i casi in cui è
prevista. In tal caso, restano fermi gli obblighi aggiornamento
del registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo
2015, n. 293
In allegato il decreto.
← Tutti gli aggiornamenti