Aggiornamento normativo
PROPOSTA DI MODIFICA DISCPLINARE DOC MAREMMA TOSCANA PUBBLICATA SUL BURT REGIONE TOSCANA IL 4.07.2018
Principali novità del Disciplinare Doc Maremma Toscana in corso di pubblicazione definitiva
Si trasmette in allegato la pubblicazione sul B.U.R.T. della Regione Toscana riguardante la proposta di modifica del Disciplinare Doc Maremma Toscana ( e altre denominazioni).
Il disciplinare entrerà in vigore nei prossimi mesi.
Molte le novità:
Introduzione della menzione Riserva.
Aggiunta di nuove tipologie ammesse, quali Doc maremma toscana Cabernet franc, Doc maremma toscana Petit Verdot e Doc maremma toscana Pugnitello.
Estese le tipologie ammesse per gli spumanti e passiti, rosati e introdotta la menzione Governo all'uso Toscano.
Ammesso il "sinonimo" Grenache.
Nuova regolamentazione per la rivendicazione del:
«Maremma toscana» bianco, «Maremma
toscana» bianco riserva, «Maremma toscana»
spumante, «Maremma toscana» passito bianco e
«Maremma toscana» Vendemmia tardiva:
Vermentino, Trebbiano toscano, Chardonnay,
Ansonica e Viognier, da soli o congiuntamente,
minimo il 60%;
possono concorrere alla produzione di detto
vino, fino ad un massimo del 60 40%, le uve a
bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione
Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» rosso, «Maremma toscana»
rosato, «Maremma toscana» rosso riserva,
«Maremma toscana» passito rosso e «Maremma toscana» novello:
Sangiovese, Cabernet (Cabernet
franc e Cabernet Sauvignon), Merlot, Syrah e
Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, minimo il
60%;
possono concorrere alla produzione di detto
vino, fino ad un massimo del 60 40%, le uve a
bacca rossa nera provenienti da altri vitigni idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione
Toscana.
Introdotto l'utilizzo in etichetta del "Doppio nome del vitigno":
La denominazione di origine controllata
«Maremma toscana» con la specificazione di
due vitigni a bacca di colore analogo compresi
fra quelli di cui all’articolo 1, comma 1, è
consentita a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte
dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle
uve da essi ottenute e in caratteri della stessa
dimensione e colore;
- il quantitativo di uva prodotta per il vitigno
presente nella misura minore deve essere
comunque non inferiore al 15% del totale.
Fermo restando il limite massimo di resa per
ettaro di vigneto sopra indicato, la produzione
massima per ceppo non deve essere in media
superiore a kg 3,00 per le uve a bacca nera e kg
3,50 per le uve a bacca bianca.
I vini a denominazione di origine controllata
«Maremma toscana» rosso, Alicante o Grenache,
Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc,
Ciliegiolo, Merlot, Petit verdot, Pugnitello,
Sangiovese e Syrah devono essere immessi al
consumo non prima del 1° marzo dell’anno
successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine
controllata «Maremma toscana» bianco ha
diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad
invecchiamento per un periodo non inferiore a
12 mesi. L’immissione al consumo deve avvenire
a partire dal 1° novembre dell’anno successivo
alla vendemmia. Il periodo di invecchiamento
decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione
delle uve.
Il vino a denominazione di origine
controllata «Maremma toscana» rosso ha diritto
alla menzione «riserva» se sottoposto ad
invecchiamento per un periodo non inferiore a
24 mesi, di cui almeno 6 in recipienti di legno.
L’immissione al consumo deve avvenire a partire
dal 1° novembre del secondo anno successivo alla
vendemmia. Il periodo di invecchiamento
decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione
delle uve.
Per le tipologie «Maremma toscana» Rosso e
«Maremma toscana» Sangiovese è consentita la
pratica del “Governo all’uso Toscano”
consistente in una lenta rifermentazione del vino
mediante l’aggiunta di uve a bacca nera
leggermente appassite che, previa ammostatura,
hanno iniziato il processo di fermentazione, nella
misura non inferiore a 10 kg per ettolitro.
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