Aggiornamento normativo
RITIRO SOTTO CONTROLLO DELLA VINACCIA E DELLA FECCIA
RITIRO SOTTO CONTROLLO DELLA VINACCIA E DELLA FECCIA
In alternativa alla consegna in distilleria, Vinaccia e Feccia possono essere destinati a:
- uso agronomico diretto mediante distribuzione nei terreni;
- uso agronomico indiretto per la preparazione di fertilizzanti;
- uso energetico per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia;
- uso farmaceutico o produzione di cosmetici;
- produzione di enocianina;
- produzione di prodotti alimentari dei settori ortofrutticolo, formaggi e prodotti da forno.
L'impiego in altri prodotti alimentari deve essere autorizzato dal Ministero.
Uso agronomico diretto mediante distribuzione nei terreni:
- deve essere presentata all'Icqrf una comunicazione (con il modello in allegato) almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di spargimento, indicando i quantitativi di produzione e indicando se si tratta di terreni in conduzione diretta e/o dei fornitori.
- uso agronomico diretto mediante distribuzione nei terreni;
- uso agronomico indiretto per la preparazione di fertilizzanti;
- uso energetico per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia;
- uso farmaceutico o produzione di cosmetici;
- produzione di enocianina;
- produzione di prodotti alimentari dei settori ortofrutticolo, formaggi e prodotti da forno.
L'impiego in altri prodotti alimentari deve essere autorizzato dal Ministero.
Uso agronomico diretto mediante distribuzione nei terreni:
- deve essere presentata all'Icqrf una comunicazione (con il modello in allegato) almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di spargimento, indicando i quantitativi di produzione e indicando se si tratta di terreni in conduzione diretta e/o dei fornitori.
Tali superfici devono essere presenti nei fascicoli aziendali;
- la comunicazione di cui sopra scorta il trasporto dei sottoprodotti se vanno su strada (ai terreni o altro) e soddisfa le norme vitivinicole; da punto di vista fiscale.
- non si possono spargere più di 30 quintali dei sottoprodotti per ettaro (NO cumuli ) e lontano di almeno 5 metri dai fossi o altri corsi acquosi.
- la Feccia prima dello spargimento deve essere denaturata con Solfato ferroso per uso agricolo con titolo minimo del 90% di solfato ferroso eptaidrato in ragione di 100 grammi per 100 litri di feccia;
- al momento dello spargimento (o vendita per altri usi) si registra lo scarico su registro citando gli estremi della comunicazione citata in premessa.
È VIETATO :
effettuare lo spargimento di Vinaccia e Feccia in campo tra il 15 novembre e il 15 febbraio in quei comuni in cui i terreni sono stati dichiarati dalle Regioni:
- vulnerabili ai nitrati di origine agricola
- compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi
Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti aggiungendo anche l'orario in cui verrà fatto lo smaltimento e contestualmente all'invio all' ICQRF deve essere inviato anche a noi in quanto dobbiamo inserire la comunicazione sul SIAN.
recapiti per invio a ICQRF:
fax 055357940 - mail: icqrf.firenze@pec.politicheagricole.gov.it.
Per qualcunque chiarimento o supporto, prima di inviare la comunicazione all'ICQRF contattare lo Studio.
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