Aggiornamento normativo
FATTURAZIONE ELETTRONICA – ULTERIORI CHIARIMENTI
Gentili clienti,
Ricordiamo che con il 01 gennaio 2019 è entrata pienamente a regime la fatturazione elettronica. A tal proposito informiamo nuovamente che tutti i sistemi gestionali di Validus srl sono stati implementati e collaudati da tempo, e molti di voi durante gli ultimi mesi hanno provveduto ad emettere e ricevere fatture elettroniche in ambiente di simulazione.
Il codice per ricevere le fatture elettroniche su registri.wine è QE3RKQX. Il codice va inserito nel proprio "cassetto fiscale" sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'inserimento può essere fatto in proprio o può essere delegato (con specifica delega) al commercialista/CAF.
Per procedere con l'inserimento in proprio sono necessarie le credenziali fisconline. Se non ancora in possesso, è possibile recarsi nell'ufficio territoriale più vicino dell'Agenzia presentando gli appositi moduli compilati.
Ci stanno prevenendo molte richieste di assistenza relativamente ai tempi di trasmissione della fattura elettronica. Pur invitando ad interpellare per questioni di natura prettamente fiscale i propri consulenti (commercialisti e CAF), vogliamo chiarire con la presente circolare alcuni aspetti fondamentali:
1. Fino al 1 gennaio 2019, una fattura immediata doveva essere "emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione".
Per quanto riguarda la fattura elettronica il concetto di emissione equivale al concetto di trasmissione. Con il DL 119/2018, è stato modificato il DPR 633/1972, e quindi dal 01 gennaio 2019, la fattura deve essere "emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione". Ciò vuol dire che se una bottiglia di vino viene venduta il 2 di gennaio, la relativa fattura dovrà essere datata 2 gennaio e dovrà essere emessa/trasmessa entro il 12 di gennaio.
2. Nulla cambia per quanto riguarda le fatture differite "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto": Si potranno fatturare cumulativamente i DDT entro il 15 del mese successivo.
3. È previsto un regime transitorio per il primo semestre del 2019. In estrema sintesi, l'emissione in ritardo della fattura elettronica:
- Non è sanzionata se il ritardo non va comunque oltre il termine di effettuazione della liquidazione IVA.
- È sanzionata con riduzione del 80% se il ritardo non va comunque oltre il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.
Ad esempio, se un'azienda con la periodicità di liquidazione IVA mensile, vende una bottiglia il 2 di gennaio, la relativa fattura dovrà essere datata 2 gennaio e potrà essere emessa/trasmessa entro il 16 di febbraio senza incorrere in alcuna sanzione. Se la emette entro il 16 di marzo, la sanzione è del 20%.
Se la periodicità è trimestrale, la fattura potrà essere emessa/trasmessa entro il 16 maggio senza sanzioni.
Ricordiamo che questo periodo transitorio riguarda solo il primo semestre del 2019, dopodiché - salvo nuove evoluzioni - il regime sanzionatorio tornerà ad essere quello normale.
Non in ultimo luogo, vogliamo menzionare che nonostante le spiegazioni di cui sopra coprano la maggior-parte delle casistiche di un'azienda media, la normativa tributaria italiana è molto articolata. Determinare i tempi corretti di emissione di una fattura può dipendere dal tipo di cessione/prestazione, dalla posizione del soggetto, etc. Rinnoviamo quindi l'invito, in caso di dubbi, di contattare il proprio consulente fiscale.
Per quanto riguarda invece l'archiviazione delle fatture elettroniche, Validus consiglia di aderire al servizio gratuito di archiviazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Per aderire è sufficiente esprimere l'apposita preferenza nel proprio cassetto fiscale (in proprio o tramite delegato, v. sopra). L'Agenzia stessa archivierà automaticamente a norma ogni fattura emessa/ricevuta.
Per chi non ha ancora aderito, si ricorda che fino al 3 maggio 2019 l'Agenzia procederà comunque alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che riguardano l'azienda in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente.
In caso di mancata adesione all’Accordo entro il 3 maggio, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio.
In caso di adesione all’Accordo entro il 3 maggio, l’Agenzia non cancellerà le fatture memorizzate prima dell'adesione, perciò queste risulteranno archiviate a tutti gli effetti.
L'occasione è gradita per porgevi i nostri migliori auguri di un Buon Anno.
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