Aggiornamento normativo
PRODOTTI ACQUISTATI DA PRIVATI E TRASPORTATI IN EUROPA – E-COMMERCE VINO
VENDITA A PRIVATI COMUNITARI - E-COMMERCE
PRODOTTI ACQUISTATI DA PRIVATI Art. 11 T.U.A.
I prodotti immessi in consumo, acquistati da privati per proprio uso e da essi trasportati, pagano l’accisa nello Stato in cui vengono acquistati (in ITALIA l'accisa è pari a zero) e devono essere compresi nei seguenti limiti:
• bevande spiritose, 10 litri
• prodotti alcolici intermedi, 20 litri
• vino, 90 litri, di cui 60 litri al max di vinospumante
• birra, 110 litri
Oltre tali limiti i prodotti si intendono acquistati per scopi commerciali e quindi si applicano le disposizioni dell’art 10 del T.U.A.
E-commerce:
• La vendita attraverso INTERNET, non ha esenzioni o agevolazioni dal regime delle accise. Pertanto la spedizione di prodotti oggetto di transazioni commerciali destinate a Paesi comunitari non può che seguire le regole dettate dal T.U.A.
• Il già citato art.11, prevede che il bene soggetto ad accisa, acquistato da soggetto privato venga tassato con l’aliquota nazionale,( in iTALIA è ZERO) solo se l’acquirente trasporta direttamente il bene.
• Prevedendo invece la possibilità che il trasporto sia a cura dell’acquirente, ma non da lui effettuato direttamente, permanendo le attuali enormi differenze di aliquote nei vari Stati membri e applicando l’aliquota del Paese speditore, si potrebbe creare una concreta distorsione del mercato, con applicazione dell’aliquota più vantaggiosa.
• In data 23.11.2006, con sentenza relativa alla causa C-5/05, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, si è pronunciata negativamente, sugli acquisti effettuati da privati in uno Stato diverso da quello di residenza, pur entro i limiti stabiliti dall’art.8 della direttiva CE 92/12, che hanno affidato la spedizione ad una impresa di trasporti stabilita nel Paese di destinazione. Nel caso, si è dovuto procedere alla riscossione dell’accisa in base all’aliquota vigente nel Paese di residenza del privato acquirente.
• Bisogna però sottolineare che qualora un privato, recatosi personalmente nello Stato membro diverso da quello di residenza, acquisti e impossibilitato ad effettuare il trasporto del prodotto, organizzi la spedizione come se vi provvedesse egli stesso, il carattere personale dell’operazione resta ben verificabile e sostanzialmente ammessa.
Al di fuori di tale ipotesi, nel caso di un "piccolo produttore" è sempre obbligatorio emettere un M.V.V. con l'indicazione nel campo destinatario del "codice accisa" ( SEED).
Il codice accisa deve essere del "responsabile della spedizione" e sarà colui che provvederà a pagare le accise (ove previste dal paese di destinazione) e sdoganare la merce.
Pertanto il codice accisa può essere fornito:
- o dell'importatore
- o dell'acquirente se Deposito fiscale
- o del trasportatore
Entro il 5 del mese successivo alla spedizione intracomunitaria copia dell'mvv o un riepilogo dei dati deve essere inviata all'Agenzia delle Dogane competente.
Nel caso di "Deposito fiscale" il documento da utilizzare è l'E-AD telematico, con conseguente gestione telematica della cauzione.
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