Aggiornamento normativo
Fermentazioni e rifermentazioni dopo il 31.12.2018
FERMENTAZIONI SUCCESSIVE AL 31 DICEMBRE 2018
E' stato firmato il decreto riguardante le fermentazioni e rifermentazioni per particolari tipologie di vini successive alla data del 31.12.2018.
FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI Limiti periodi ammesse e vietate
Decreto di applicazione del T.U. n. 238/16
DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 2018
(Mipaaft)
Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10, comma 4.
Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni
1. Per i vini a denominazione di origine e ad indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni,Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermen- tati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.
2. Per il vino a denominazione di origine protetta Colli di Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2019.
3. Per i vini senza denominazione di origine o indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.
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