Aggiornamento normativo
APPROFONDIMENTO NOVITA’ SEDE LEGALE- SEDE SOCIALE DA INDICARE IN ETICHETTA
IMPORTANTE NOVITA' SEDE DEI LOCALI - SEDE LEGALE IN ETICHETTA.
Etichettatura: nuove regole per indicare l’indirizzo dell’imbottigliatore: il recente Regolamento comunitario n. 2019/33 (entrato in vigore il 14 Gennaio 2019) , all’art. 46/1/lettera f) stabilisce:
“1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 119, paragrafo 1, lettere e) ed f), del Regolamento Ue n. 1.308/2013 e del presente articolo si intendono per:
…. f) “indirizzo”,il nome dell’unità amministrativa locale e dello Stato membro o del Paese terzo in cui sono situati i locali o [oppure] la sede socialedell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore”.
2) Che il preesistente (ora abrogato) Regolamento n. 607/2009, all’art. 56/1/lettera f) stabiliva:
“1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 59, paragrafo 1, lettere e) e f) del Regolamento n. 479/2008 [n.d.r.: ora art. 119/1/ e) ed f), del Regolamento Ue n. 1.308/2013] e del presente articolo si intende per:
…. f) “indirizzo”, il nome del comune e dello Stato membro o del Paese terzo in cui è situata la sede sociale dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore” ( integrata successivamente dall'obbligo nazionale di indicare anche la sede effettiva di imbottigliamento).
In altre parole, stando alla lettura del nuovo regolamento comunitario: in sostituzione del nome del Comune in cui l'azienda ha la “sede sociale” , può essere indicato anche solo quello in cui sono situati “i locali” (la Cantina).
L’imbottigliatore xxxxxxx con sede in Milano e cantina in Siena potrà quindi dichiarare in etichetta
IMBOTTIGLIATO DA TRE STELLE S.R.L.
SIENA – ITALIA
Per dissipare alcuni dubbi aggiungo inoltre che dovranno essere osservate le molte altre norme in materia di etichettatura disposte in particolare:
-- dal Regolamento-base Ue n. 1.308/13, art. 117 e segg.
-- dal Regolamento delegato Ue n. 2019/33, art. 40 e segg.
-- dal Regolamento n. 1.169/11
-- dal Testo Unico n. 238/16, art. 43 e segg., più norme sparse
-- D.m. 13 agosto 2012, in particolare art. 1 e segg.
-- le disposizioni di carattere generale (metrologiche, ecc.) previste da disposizioni specifiche,
ivi comprese le seguenti:
- Se il soggetto ne ha interesse può continuare a scrivere facoltativamente anche la sola sede legale (Imbottigliato da xxxxx -- Milano – Italia”, oppure può indicare ambedue, tipo “Imbottigliato in Siena da Tre Stelle s.r.l. – Milano – Italia”.
Ricordando però che se indica la sola sede di Milano, permane comunque il preesistente obbligo di indicare – con formula tipo la predetta – un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l’imbottigliamento, vale a dire “Siena”, senza necessità di indicare eventuali frazioni, via e località. (Regolam. n. 2019/33, art. 46/2/3° cm).
- Dimensioni minime. Con il suindicato nuovo Regolamento n. 2019/33, art. 46/6/a, e fatto salvo quanto indicato dal seguente punto 3, le dimensioni minime di tale dicitura obbligatoria non debbono essere inferiori a 1,2 mm di altezza;
- Dimensioni minime/massime. In parziale deroga al precedente punto 2, è necessario avere sempre ben presente che qualora in veritieri
-- nomi propri, ragioni sociali ovvero
-- in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili,
in tutto o in parte siano presenti nomi geografici tutelati come Dop o Igp (beninteso: se diversi dal vino etichettato), come da Testo Unico n. 238/16, art. 44/4 è fatto obbligo che i caratteri usati per indicare i nomi geografici stessi
-- non superino i 3 x 2 mm (altezza x larghezza) e, comunque,
-- non siano superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.
- Indicazioni sull’origine. Restano ferme tutte le altre regole speciali stabilite dal D.m. 13 agosto 2012, art. 3, ivi comprese - quando ammesse - quelle che consentono di dichiarare nella etichettatura dei soli vini a Dop/Igp, indicazioni quali:
- a) imbottigliato all’origine,
- b) imbottigliato nella zona di produzione, ecc.
- Nome “locale”. In quanto al significato della sopra citata dicitura innovativa “il nome dell’unità amministrativa locale”, citata al punto 1) ed obbligatoria nell’ambito dell’indirizzo, in alternativa alla “sede sociale”, ritengo continui a riferirsi al nome del Comune (della suddetta “sede sociale” e/o “i locali”).
Anche se indubbiamente la norma poteva essere ben più chiara, ritengo inoltre di non sbagliare nel l’ipotizzare che con il richiamo generico a “i locali” presumo che ai fini dell’indirizzo si riferisca al nome del comune in cui sono ubicati:
-- per “l’imbottigliatore”: i locali di imbottigliamento della partita così etichettata;
-- per il “produttore” (spumantista): i locali di spumantizzazione.
Per quanto attiene, invece, ai “locali” riferiti all’indirizzo del “venditore” o dell’”importatore” la normativa specifica mi sembra criptata e di non facile comprensione, per cui mi soffermerò su di essa in un prossimo commento, quando accennerò anche all’estensione della definizione di “produttore” che dal 14 gennaio scorso comprende anche colui che effettua la trasformazione in vino delle uve e dei mosti, mentre prima prevedeva solo gli spumantisti.
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