Aggiornamento normativo
Unione Europea: nuove regole etichettatura, disciplina DOP/IGP, menzioni tradizionali e controlli
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 9/1 del 11-1-2019, sono stati pubblicati il Regolamento Delegato (Ue) 2019/33 e Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
I due Regolamenti sostituiscono il Regolamento n.607/2009 che è abrogato.
La nuova disciplina del riconoscimento, protezione e controllo dei vini a DOP/IGP prevede, tra le altre innovazioni:
- Eliminazione «etichettatura temporanea», ex art. 72 del Reg. 607/2009.
- Introduzione distinzione tra «modifiche dell’Unione» vs «modifiche ordinarie».
- Rafforzamento dei controlli sugli imbottigliatori esteri.
Per quanto riguarda, il “capitolo” etichettatura e presentazione:
- Nuove regole per altezza minima dei caratteri: pari o superiore a 1,2 mm a prescindere dal formato utilizzato.( Le dimensioni minime di 1,2 mm tuttavia, non si estendono alle indicazioni metrologiche che per quanto noto restano quelle fissate dal vecchio D.m. 5 agosto 1976 il quale stabilisce che le cifre che esprimono il volume nominale dei “preimballaggi CEE” devono avere le altezze minime seguenti:
-- 3 mm (volumi compresi tra 51 e 200 ml),
-- 4 mm (volumi compresi tra 201 e 1.000 ml),
-- 6 mm (volumi superiori a 1.000 ml).
- Esportazione, deroghe alla normativa UE: deroga estesa alla presentazione del prodotto.
- Vino della Comunità Europea: diviene «vino dell’Unione europea».
- Indicazione provenienza per i vini spumanti non a IG: possibilità di optare per il Paese dove avviene la seconda fermentazione.
- Indirizzo dell’imbottigliatore: possibilità di optare tra il nome dell’unità amministrativa in cui sono situati i locali dell’imbottigliatore o la sede sociale del medesimo.
I due Regolamenti sono in vigore dal 14.01.2019.
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