Aggiornamento normativo
Nuovo Regolamento Etichettatura – approfondimento termine PRODUTTORE
Termine PRODUTTORE - CAOS NORMATIVO Chiarimenti
Il nuovo regolamento comunitario 33/2019 entrato in vigore il 14 Gennaio 2019, per come è stato redatto, allo stato attuale, senza un'interpretazione chiarificatrice da parte nel Ministero o icqrf, pone una problematica di non poco conto e di grande impatto sulle etichette dei vini "tranquilli" ( non spumanti).
Per " produttore" il nuovo regolamento intende: la persona fisica o giuridica o un gruppo di persone che effettuano o fanno effettuare per proprio conto la trasformazione delle uve o del mosto di uve in vino oppure la trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico.
Dalla lettura della definizione di "produttore" è piuttosto chiaro che sono intesi come produttori ed in un modo distinto sia chi produce vini tranquilli, sia i produttori di vini spumanti.
Al contrario il precedente e abrogato regolamento comunitario 607/09 riservava il termine produttore solo agli spumantisti.
Il nuovo articolo 46 del regolamento 33/2019 al paragrafo 3 recita:
"Il nome e l'indirizzo del produttore o del venditore" sono completati dai termini "produttore" o "prodotto" da e "venditore" o "venduto da" o da termini equivalenti.
Gli stati membri possono decidere:
a) di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore;
b) di autorizzare la sostituzione dei termini "produttore" e "prodotto da" con i termini elencati nell'allegato II ( ossia per l'Italia Elaboratore o Spumantizzatore)
Quest'ultimo punto sembrerebbe essere riferito esclusivamente ai vini spumanti esattamente come era prima, tuttavia solo questo punto per come è stata scritta (male) la norma comunitaria sembrerebbe non essere sufficiente e salvo un chiarimento specifico dell'icqrf o mipaaf, leggendo il paragrafo 3, tutti, anche i produttori di vini "tranquilli", non sono esenti dalla seguente considerazione:
- Nel caso di un imbottigliamento di un vino tranquillo, effettuato da un imbottigliatore che riveste anche la qualifica di produttore avendo imbottigliato una partita di vino vinificato al 100% dalle proprie uve, nella propria cantina, scatterebbe l'obbligo di indicare in etichetta i termini "prodotto da o formule tipo " prodotto e imbottigliato da".
- In attesa di uno specifico decreto di attuazione per "l'Etichettatura" del Testo unico sul vino del 2016 da parte dell'Italia, sembrerebbe continuare ad applicarsi per i soli vini DOP e IGP quanto previsto dal D.M. 13 Agosto 2012 ossia :
-
a) sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore relative all’imbottigliamento nell’azienda del produttore o di un’associazione di produttori: «imbottigliato dall’azienda agricola ...», «imbottigliato dal viticoltore ...», «imbottigliato all’origine da ...», «imbottigliato all’origine dalla cantina sociale ...», «imbottigliato all’origine dai produttori riuniti ...», «imbottigliato all’origine dall’associazione dei produttori ...» e altre espressioni similari riferite all’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile; le predette espressioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all’azienda agricola;
b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l’imbottigliamento nella zona di produzione:
«imbottigliato nella zona di produzione»;
«imbottigliato in ...» seguita dal nome della DOP o IGP,
a condizione che l’imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;
c) le espressioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate dalla dicitura«integralmente prodotto», a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa.
In altre parole, per i vini tranquilli DOP o IGP per il momento potrebbe non cambiare nulla, mentre al contrario per i vini ex tavola tranquilli si renderebbe necessario adeguarsi al nuovo regolamento.
Tuttavia, a causa della scarsa chiarezza della norma comunitaria, dei ritardi da parte dell'Italia, senza un chiarimento normativo preciso da parte degli organi preposti è praticamente impossibile stabilire con certezza assoluta l'interpretazione autentica della norma.
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