Aggiornamento normativo
NUOVO REGOLAMENTO ETICHETTATURA – RIASSUNTO DELLE NOVITA’ 2019
Riassunto principali novità etichettatura vini già in vigore dal 2019 -
A seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento comunitario ( Gennaio 2019) si stanno delineando ( dopo una prima fase di incertezza interpretativa ) le principali novità:
Tra le principali novità introdotte dalla riforma si rileva:
- l’aspetto dell’altezza dei caratteri delle indicazioni obbligatorie, devono avere dimensioni pari o superiore a 1,2 mm a prescindere dal formato utilizzato (art. 40 Reg. delegato).Tale disposizione si applica anche all’indicazione del titolo alcolometrico come indicato al successivo articolo 44; pertanto non si applicano più le precedenti regole (5 millimetri se il volume nominale era superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se il volume nominale era compreso tra 100 centilitri e 20 centilitri e di 2 millimetri se era pari o inferiore a 20 centilitri).
- Per “imbottigliatore” si intende ora la persona fisica o giuridica o un gruppo di tali persone (il concetto di gruppo ha sostituito quello precedente di associazione) che, stabiliti nell’Ue effettuano o fanno effettuare l’imbottigliamento.
- PRINCIPALE NOVITA': Radicalmente modificato è, invece, il concetto di «produttore», inteso non più solo come colui che, in qualità di spumantista, produce o fa produrrre vini spumanti, ma anche come vinificatore, cioè colui che trasforma o fa trasformare da terzi per proprio conto le uve e i mosti d’uva in vino (anche frizzante secondo un’interpretazione ufficiosa di un funzionario dell’Unione europea).
- Con l’ampliamento del concetto di produttore, è possibile ora indicare in etichetta la dicitura “prodotto e imbottigliato da” quando il vino, non spumante, viene vinificato dallo stesso imbottigliatore, essendo comunque possibile che le uve e/o il mosto d’uva utilizzato siano stati acquistati da soggetti terzi.
- Dovrà, invece, essere riportata l’indicazione di due soggetti giuridici nel caso in cui la produzione avvenga ad opera di un soggetto diverso (azienda A) rispetto a quello (azienda B) che compie l’azione dell’imbottigliamento. Infatti, l’art 46 del nuovo regolamento prevede la possibilità che i termini “imbottigliato” o “imbottigliato da” siano completati dai riferimenti all’azienda del produttore. ( Imbottigliamento conto terzi).
- È cambiato anche il concetto di “indirizzo”: viene data oggi la possibilità di optare tra il nome dell’unità amministrativa in cui sono situati i locali dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore, dell’imbottigliatore e la sede sociale del medesimo. In pratica l’indirizzo dello stabilimento dove avviene l’imbottigliamento, a disposizione dell’azienda (proprietà, affitto, comodato d’uso) e dove è attivo un registro telematico, può figurare da solo senza l’indirizzo della sede sociale.
- Infine il regolamento 2019/33, all’art. 61, comma 9, consente che i prodotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati nel rispetto del precedente regolamento n. 607/2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Fonte Corriere vinicolo 11.2019
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