Aggiornamento normativo
Definiti gli standard minimi di qualità, le linee guida e gli aspetti fiscali per l’ENOTURISMO
ARTICOLO 1 (ambito di applicazione e definizioni) 1.
Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica, ai sensi dell’articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. 2. L’attività enoturistica, di cui all’articolo 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile 3. Coerentemente con la definizione di “enoturismo” di cui all’’articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all’articolo 2, comma 1 e 2.
ARTICOLO 2 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica) 1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
2)strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
3) cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate:
4) sito o pagina web aziendale;
5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
6) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’italiano;
7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.
10) l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
a) titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti;
b)dipendenti dell’azienda;
c)collaboratori esterni
2. L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica. Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche. 4. Ferma l’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto. 5. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.
ARTICOLO 3 (Logo) 1. Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l’indicazione facoltativa dell’enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l’attività enoturistica.
ARTICOLO 4 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.uova fase per l’enoturismo italiano. Quella decisiva, quella che porterà il comparto nazionale a muoversi in un ambito finalmente regolamentato e a operare come un sistema integrato.
La firma sul decreto, arrivata il 12 marzo, da parte del ministro per le Politiche agricole, agroalimentari e forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, apre la strada a uno sviluppo molto atteso da decine di migliaia di aziende italiane, che potranno sviluppare nuove attività di business e venire incontro alle esigenze dei moderni consumatori, italiani e stranieri, sempre più curiosi di conoscere da vicino e di vivere un’esperienza completa nei variegati territori vitivinicoli dello Stivale.
La legge appena approvata mette i paletti, definendo requisiti e standard minimi di qualità per l’esercizio enoturistico.
Per attività si intendono le visite guidate, gli ingressi alle collezioni private e agli ambienti di lavoro delle cantine, le degustazioni di vino in abbinamento ai prodotti alimentari. Un ultimo punto che è stato oggetto di discussione in Conferenza StatoRegioni. Nelle prime versioni il testo contemplava la possibilità di elaborare i cibi e di servirli anche caldi. Nell’ultima versione le aziende hanno facoltà di somministrare prodotti esclusivamente freddi, anche manipolati e trasformati, pronti per il consumo, secondo le norme e i requisiti di igiene vigenti, collegate allo standard Haccp. Su questo aspetto particolare, gli imprenditori dovranno integrare le norme dell’Haccp vinicolo con quello alimentare, seguendo specifici corsi integrativi. Il testo è chiaro su un punto: sono escluse attività che prefigurano un servizio di ristorazione. A meno che, ovviamente, l’azienda interessata non abbia già una attività agrituristica in essere.
IL DECRETO IN DETTAGLIO Enoturismo, l’Italia è pronta a partire chiarezza, è la fiscalità. Una visita in cantina, un’attività culturale o ricreativa realizzata nei vigneti non era finora normata. Le aziende facevano rientrare questo tipo d’esperienze sotto altre voci oppure rinunciavano a soddisfare le richieste dei clienti. Col decreto del Mipaaft si mette in chiaro che l’enoturismo è considerata attività connessa (collegata) a quella di imprenditore agricolo (definita dal Codice civile, art. 2135) e che, da un punto di vista fiscale, vige lo stesso sistema che regola l’attività agrituristica con una tassazione al 10%. Gli aspetti fiscali dovranno essere definiti in maniera più precisa nei prossimi mesi, anche a seguito di specifiche interrogazioni che saranno inviate al Ministero delle Finanze dalle associazioni di categoria. “Le aziende più piccole, rispetto alle Srl e alle Spa, sono quelle che avranno i maggiori vantaggi, perché finora non sapevano come rendicontare queste attività”, osserva Sebastiano De Corato, consigliere nazionale dell’Unione Italiana Vini e già presidente del Movimento turismo del vino Puglia, sottolineando che “la politica ha ascoltato le voci della filiera e di chi ci opera”. Sarà determinante la collaborazione con i Comuni italiani, che dovranno gestire in appositi elenchi la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) prevista nel decreto. “Bisognerà vedere in che modo e in quali tempi sapranno attrezzarsi e adeguarsi”, sottolinea De Corato. I requisiti minimi Per svolgere attività enoturistica sarà necessario rispettare dei requisiti minimi. Tra questi l’apertura minima di tre giorni, la possibilità di prenotare via web le visite in cantina, le informazioni agli utenti su giorni, orari di apertura, lingue parlate, il sito web aziendale, le indicazioni sui parcheggi, informazioni sull’azienda almeno in tre lingue, dotazioni informative sulle attrattività del territorio, ambienti dedicati e attrezzati per l’accoglienza. Sarà importante mettere a disposizione degli enoturisti personale formato, a partire dal titolare fino ai dipendenti. Il vino si potrà degustare sia in calici in vetro sia in quelli in policarbonato, trasparenti e antiurto. Dop, Igp, Stg, prodotti di montagna, Pat: le degustazioni dovranno privilegiare il patrimonio agroalimentare locale e regionale. “Il vantaggio di una norma del genere - come spiega Filippo Antonelli, alla guida del Consorzio vini Montefalco e del Movimento turismo del vino Umbria - è che ha un carattere nazionale, decisamente un’altra cosa rispetto a quanto avvenuto con la norma sull’agriturismo che, essendo su base regionale, ha determinato la nascita di legislazioni diverse da regione a regione. In generale, ritengo che queste norme possano stimolare la crescita delle imprese del vino in chiave turistica”. Certo è che gli imprenditori italiani potranno ora entrare senza timori di subire sanzioni nei circuiti dei tour operator italiani e stranieri e, pertanto, avere un’occasione ulteriore di sviluppo del proprio business. Le direttive contenute nel decreto dovranno essere ora messe in pratica. Anche dalle stesse cantine, che dovranno recepire alcune linee guida che lo stesso Movimento turismo del vino sta studiando appositamente. Le funzioni di controllo e i sistemi sanzionatori saranno in capo alle singole Regioni. Non è ancora operativo, né se ne è discusso, ma il decreto sull’enoturismo prevede la creazione di un apposito logo per le imprese che svolgono questa attività. Argomento tutto da sviluppare, tenendo bene a mente un punto. Occorre fare presto a trovare dei simboli da proporre al grande pubblico. La legge ora esiste. Ed è necessario sfruttarla per partire nel migliore dei modi.
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