Aggiornamento normativo
SOSTANZE VIETATE IN CANTINA
Il recente TESTO UNICO SUL VINO (2016) ha raggruppato all'art 15 l'elenco delle sostanze la cui detenzione è vietata in cantina:
Articolo 15 - Sostanze vietate
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, (ossia nel caso di "Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti, e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui" soggetti a "Comunicazione preventiva" all'I.C.Q.R.F. in tutti gli altri casi,negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca;
d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nei provvedimenti di cui all’articolo 10, commi 2 e 4;
e) qualunque sostanza "atta a sofisticare" i mosti e i vini, come aromi, additivi e coloranti, l’acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti;
f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
g) fatte salve le deroghe previste dall’articolo 17, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all’8 per cento in volume;
h) invertasi.
2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in "confezioni sigillate" destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.
3. Quando nell’area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive destinate alle ristorazione e altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 nonché gli aromi, gli additivi e i coloranti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente comma.
4. Nei locali di un’impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e la detenzione e l’impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell’ambito delle attività comunque connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Articolo 16 - Comunicazione per la detenzione e il confezionamento
1. A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettere a) e c), sono consentiti esclusivamente la detenzione ed il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:
a) bevande spiritose di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 110/2008;
b) prodotti vitivinicoli aromatizzati;
c) succhi di frutta e nettari di frutta di cui all’allegato I al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
d) le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
e) aceti.
2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subor- dinati ad apposita comunicazione preventiva inviata all’ufficio territoriale, il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.
3. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
Articolo 18 - Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto
1. La detenzione e l’utilizzazione di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti sono consentite unicamente per creare "un’atmosfera inerte" e per "manipolare al riparo dall’aria" i prodotti utilizzati nella costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei prodotti da essa ottenuti.
2. Negli stabilimenti indicati al comma 1, la detenzione di "anidride carbonica" è subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale ICQRF contestualmente all’introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.
3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti e vini frizzanti è vietato produrre, nonché detenere, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati diversi da quelli già confezionati.
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