Aggiornamento normativo
ENOTURISMO:Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica
Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica
Premessa importante:le aziende agricole che già svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali in materia di agriturismo”.
Per tale motivo le disposizioni previste dal nuovo decreto si applicano alle altre aziende agricole che non esercitano le sopracitate attività.
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica, ai sensi dell’art. l, comma 504 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».
2. L’attività enoturistica, di cui all’art. 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.
3. Coerentemente con la definizione di «enoturismo» di cui all’art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto,
- tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo,
- le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine,
- le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;
- le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all’art. 2, commi 1 e 2.
Art. 2.
Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica.
1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico- sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
3) cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
4) sito o pagina web aziendale;
5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
4. Ferma l’applicazione delle disposizioni previste dal-a normativa vigente, le regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.
5. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regio- nali nelle relative materie.
Art. 3.
Logo
1. Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l’indicazione facoltativa dell’enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l’attività enoturistica.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
12.03.2019
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