Aggiornamento normativo
INFORMATIVA T.C.A. NUOVO PIANO DEI CONTROLLI -Comunicazione imbottigliamenti
Normativa
INFORMATIVA T.C.A. - applicazione nuovo piano dei controlli dal 1 Agosto 2019 - Comunicazioni Imbottigliamenti
INFORMATIVA T.C.A.
In applicazione del Decreto Ministeriale 7552/2018 (Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG entrato in vigore a Novembre 2018), dal prossimo 1 agosto 2019 entrano in vigore i nuovi Piani di controllo dei vini DO e IG.
L'articolo 9 del Decreto modifica quanto previsto dal precedente Decreto ministeriale 794/2012, non prevedendo più, per gli imbottigliatori dei vini che prevedono il contrassegno come sistema di rintracciabilità, l'esonero di doverci comunicare la conclusione delle operazioni di imbottigliamento.
Quindi, come confermatoci da un'odierna nota ministeriale, a prescindere dal sistema di rintracciabilità adottato (contrassegno o lotto), dal prossimo 1 agosto 2019 gli imbottigliatori, entro 7 giorni dalla conclusione delle operazioni di imbottigliamento, ci comunicano l'avvenuto imbottigliamento, con le stesse modalità già utilizzate per i vini senza contrassegni.
Non è più prevista, per gli operatori di cui all'articolo 6, comma 13, del DM 794/2012 che utilizzano il lotto come sistema di rintracciabilità, la possibilità di una comunicazione riepilogativa mensile delle operazioni di imbottigliamento, che tuttavia permane per le vendite dirette di prodotto direttamente al consumatore finale (Articolo 9 comma 6).
Questa la nota di T.C.A. al momento gli organismi di controllo non sono ancora in grado di importare automaticamente le operazioni e i relativi dati direttamente dal SIAN, tuttavia, in attesa che vengano diffusi i nuovi Piani dei controlli, si ricorda quando afferma il sopracitato nuovo decreto ministeriale in merito all'acquisizione dei dati con le relative nuove tempistiche:
Articolo 9 (Acquisizione delle informazioni ai fini del controllo e certificazione)
- L'acquisizione delle informazioni da parte degli organismi di controllo avviene attraverso i servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN e, per i soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge, attraverso la dichiarazione di produzione, la dichiarazione di giacenza, la documentazione di accompagnamento e commerciale e da altra documentazione giustificativa. I soggetti esonerati di cui al precedente comma possono chiedere l'accesso ai servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN.
- L'operatore aggiorna il registro telematico per il prodotto oggetto di richiesta di certificazione per consentire la verifica del carico e il rilascio della certificazione.
- In caso di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto a divenire DO, di prodotto a DO o rivendicato a IG, compresa la commercializzazione di vino sfuso verso altri Stati membri o Paesi terzi, l'operatore aggiorna il registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento.
- Gli imbottigliatori, qualora non siano previsti termini più restrittivi dal decreto 20 marzo 2015 n. 293, aggiornano il registro telematico non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello specifico prodotto.
- Gli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere assolti dall'operatore con la trasmissione all'organismo di controllo, nei tempi ivi previsti , delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del prodotto e della comunicazione di avvenuto imbottigliamento ovvero della comunicazione riepilogativa dei quantitativi di vini a DO e IG ceduti direttamente al consumatore finale con i riferimenti alla certificazione di idoneità, per i casi in cui è prevista. In tal caso, restano fermi gli obblighi aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al Decreto 20 marzo 2015 n. 293.
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