Aggiornamento normativo
Dopo 2 anni di esenzione, viene reintrodotta la licenza fiscale vendita alcolici per diverse attività economiche
Dopo 2 anni di esenzione, viene reintrodotta la licenza fiscale vendita alcolici a carico di numerose attività produttive
Il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate. La legge annuale per il mercato e la concorrenza (124/17) aveva infatti escluso l'adempimento, in un'ottica di semplificazione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.
L'Agenzia delle Dogane aveva successivamente chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane).
L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.
L'obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge.
Per coloro che già erano in possesso della Licenza fiscale vendita alcolici non occore presentare nulla.
Per le aziende non in possesso, si consiglia di contattare l'ufficio Doganale di competenza in quanto ogni ufficio provinciale ha spesso opinioni differenti sulla materia.
In allegato si trasmette la modulistica per la presentazione dell'istanza da presentarsi all'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane.
Sull'istanza devono essere apposte due marche da bollo da € 16.
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