Aggiornamento normativo
IMPORTANTE Comunicazione VALORITALIA – Novità Piano dei controlli a partire dal 1 Agosto 2019 – SI RACCOMANDA LA LETTURA
Normative
Controllo e certificazione dei vini DOP e IGP: applicazione del D.M. 7552 del 2 agosto 2018 e D.M. 12 marzo 2019.Si trasmette la comunicazione diffusa da Valoritalia, si raccomanda una attenta lettura in particolar modo sulle novità evidenziate:A seguito dell’entrata in vigore del nuovo DM sulle certificazioni del 12 marzo 2019 e del DM 7552 del 2 agosto 2018 relativo all’attività di controllo dei vini IGP e DOP, informiamo che sul sito www.valoritalia.it saranno, a breve, disponibili i nuovi piani di controllo e siamo con la presente a evidenziare le novità operative che lo scrivente Organismo adotterà a partire dal 1° agosto 2019:
1) Prelievo di campioni IGT (applicazione dell’art. 3, comma 5 D.M. 12 marzo 2019):
L’attività di prelievo sarà organizzata e programmata esclusivamente dall’OdC e sarà applicata a tutti i detentori di vino ad I.G.
I soggetti verranno identificati tramite sorteggio casuale in cui sarà estratto un numero di operatori che rappresentino (in termini di produzione) il 10% riferito alla produzione di vino rivendicata nella campagna vitivinicola precedente.
Il campionamento del prodotto è funzionale al numero di tipologie presenti al momento del prelievo (per tipologie si intendono le produzioni ammesse secondo gli art. 1 o 2 dei relativi disciplinari di produzione) e tiene conto della seguente classificazione:
- Da 1 a 5 tipologie: 1 campionamento
- Da 6 a 20 tipologie: 2 campionamenti
- Da 20 in su: 3 campionamenti
La tariffa prevista per tale attività è definita nel Piano di Controllo della relativa I.G., pubblicato sul sito www.valoritalia.it, ed è composta da una quota prelievo campioni ed una quota laboratorio.I campioni prelevati verranno sottoposti ad analisi chimico fisica tenendo conto di quanto indicato nell’art. 20 del Reg UE 34/2019 e che si riporta di seguito:…omissis…a) un'analisi chimica e fisica del vino che misura le seguenti caratteristiche:
i) il titolo alcolometrico totale ed effettivo;
ii) gli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);
iii) l'acidità totale;
iv) l'acidità volatile;
v) l'anidride solforosa totale;
b) un'analisi complementare del vino che misura le seguenti caratteristiche:
i) l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C);
ii) ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare delle denominazioni origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi.
2) Commissione d'Appello D.M. 12 marzo 2019 artt. 10-16):
Il nuovo decreto istituisce un’unica Commissione di Appello e non più tre (Italia settentrionale, Italia centrale, Italia meridionale) che si riunisce con cadenza mensile, in presenza di almeno cinque richiedenti e al massimo dieci per seduta di degustazione. Giornalmente sono previste al massimo due commissioni. La data della riunione è preventivamente pubblicata sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it. Qualora non si raggiunga il numero minimo di cinque domande, la riunione è posticipata al mese successivo. Le richieste eventualmente eccedenti il numero di venti sono esaminate nella successiva riunione. L’esito della Commissione di Appello è comunicato dal Ministero entro tre giorni, a mezzo di posta elettronica certificata direttamente al ricorrente. Presso le sedi di competenza (SOP) sarà disponibile il facsimile della documentazione necessaria.
3) Imbottigliatori esteri (art. 7 DM 7552 del 2 Agosto 2018)
Le ditte estere (UE ed extra UE), qualora imbottigliano un vino DOP o IGP, dovranno rispettare gli stessi adempimenti degli imbottigliatori nazionali.
Di seguito le nuove regole che dovranno rispettare le ditte estere:
- aziende estere che imbottigliano DOC e DOCG con sistema di tracciabilità del contrassegno di Stato.
L'Azienda estera che intende imbottigliare il prodotto a DOC/DOCG dovrà richiedere i contrassegni di Stato, tramite apposito modello di Valoritalia, specificando la denominazione, la tipologia, il numero del certificato di idoneità e il numero preciso di contrassegni che intenderà applicare.
Ad imbottigliamento avvenuto, dovrà comunicare settimanalmente a Valoritalia il numero di lotto, la data di imbottigliamento, la capacità delle bottiglie, il numero di pezzi e il riferimento del numero del certificato di idoneità della partita.
Oltre al pagamento dei contrassegni, l'Azienda riceverà fattura da Valoritalia per gli oneri del Piano dei controlli della categoria imbottigliatore con specifica tariffa applicata ad ogni DOC e DOCG.
La fatturazione avrà cadenza mensile.
- Aziende estere che imbottigliano DOC e IGT senza contrassegno di Stato e con sistema di tracciabilità del lotto.
L'Azienda estera che intende imbottigliare il prodotto sfuso ricevuto, dovrà comunicare settimanalmente a Valoritalia gli imbottigliamenti eseguiti.
Per le DO, la comunicazione dovrà avvenire tramite apposito modulo in cui verranno indicati il numero di lotto, la data di imbottigliamento, la capacità delle bottiglie, il numero di pezzi e il riferimento del numero del certificato di idoneità della partita acquistata.
Per le IG il modulo dovrà riportare tutti i dati dell’imbottigliamento.
Valoritalia emetterà fattura direttamente all'azienda per il vino imbottigliato rendicontato al fine di pagare le quote del Piano dei controlli della categoria imbottigliatore.
Per entrambi i casi:
- le Aziende estere, qualora sorteggiate per il controllo ispettivo, saranno soggette a verifica da parte dell'omologa autorità competente dell'ICQRF.
- L’azienda estera dovrà comunicare la destinazione del prodotto DOC, DOCG ed IGT acquistato (imbottigliamento, declassamento, riclassificazione, vendita).
4) Risoluzione delle non conformità emesse ai Viticoltori dopo il 31 luglio (art. 10 comma 7 DM 7552 del 2 Agosto 2018):
Secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 7 del Dm 2 Agosto 2018 “Le comunicazioni di non conformità effettuate entro il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la compagna in corso, quelle effettuate dopo il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la campagna successiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge”, si specifica che l’azienda dovrà effettuare una rivendicazione coerente con la reale situazione di campo, a prescindere dalla possibilità di aggiornare lo schedario nella campagna successiva. In caso di rivendicazione non coerente, Valoritalia emetterà una non conformità grave in riferimento al prodotto ottenuto dalle superficie non regolari.
5) Acquisizione delle informazioni ai fini del controllo e della certificazione (art. 9 DM 7552 del 2 Agosto 2018):
Con l’emanazione del nuovo decreto, le aziende potranno inserire i dati, ai fini del controllo della certificazione, attraverso i servizi informatici disponibili nell’ambito del SIAN.
Alla luce di questa nuova situazione, l’azienda potrà optare per una delle due seguenti opzioni:
- continuare a fornire il dato direttamente all’organismo di controllo come da prassi consolidata, senza ulteriori oneri
- inserire i dati nel SIAN rispettando rigorosamente le seguenti prescrizioni:
- aggiornamento del registro per il prodotto oggetto di richiesta di certificazione al fine di consentire la verifica del carico;
- in caso di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto a divenire DO, di prodotto a DO o rivendicato a IG, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla cessione;
- imbottigliamenti non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello specifico prodotto;
- avvisare in modo sistematico dell’avvenuto aggiornamento del registro SIAN, con apposita comunicazione (e-mail, fax) la sede competente per la DO/IG.
Laddove l’azienda intenda sostituire le comunicazioni attuali con l’aggiornamento tempestivo del Registro Telematico, dovrà comunicarlo a mezzo PEC alla sede operativa territorialmente competente.
Si precisa che, per le DO con sistema di tracciabilità del lotto, la comunicazione dovrà avvenire entro i 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e non sarà più prevista la deroga della comunicazione mensile.
Le vendite dirette, continueranno a dover essere comunicate con cadenza mensile.
Si sottolinea che il mancato rispetto delle tempistiche di invio dei dati/ aggiornamento SIAN verrà segnalato agli Organismi competenti.
6) Non conformità gravi inerenti a contenitori, sistemi di chiusura, etichettatura su prodotti già oggetto di parziale vendita e distribuzione (all. 2 del DM 7552 del 2 Agosto 2018):
Secondo quanto disposto dal nuovo piano dei controlli (all. 2 del DM 2 agosto 2018), in caso di non conformità grave per non rispondenza dei contenitori utilizzati per l’imbottigliamento, dei sistemi di chiusura e di etichettatura accertata su lotti di confezionamento già oggetto, anche parziale, di vendita/distribuzione a terzi è previsto il richiamo dal mercato del prodotto già commercializzato come azione correttiva.
In questi casi l’operatore dovrà fornire evidenza dell’avvenuto richiamo del prodotto.
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