Aggiornamento normativo
Chiusura Bilancio annuo di cantina 31 Luglio – Vigneti Eroici – Riduzione rese Chianti
Chiusura Bilancio annuo di cantina 31 Luglio - Dichiarazione Giacenze vini - Presentazione Bilancio fiscale e di materia Depositi fiscali entro il 10 Settembre 2019
Si ricorda a tutte le aziende che come ogni anno, domani 31 Luglio si chiude la campagna viticola 2018-19 e deve essere verificato scrupolosamente l'inventario "fisico" della cantina ( vini sfus/imbottigliati) in modo da essere in grado di allineare le giacenze fisiche con quelle risultanti da i registri di cantina, riportando gli eventuali cali riscontrati, prima di procedere alla "chiusura definitiva" della campagna .
Una volta chiusa la campagna sul Sian, non sarà più possibile registrare le operazioni antecedenti alla data del 31 Luglio 2019 e si potrà presentare la Dichiarazione di Giacenza vini ARTEA 2019 alla data del 31 Luglio, entro il 10 Settembre 2019.
Analogamente non si possono registrare operazioni successive al 31 luglio se non dopo aver provveduto alla Chiusura definitiva della Campagna 2018-19.
Si ricorda infine che i DEPOSITI FISCALI VINI ( aziende con produzione media triennale superiore a 1.000 hl) sono obbligati alla presentazione presso l'Agenzia delle Dogane compentete del c.d. "Bilancio annuo fiscale e di Materia" anch'esso entro il 10 Settembre 2019.
Vigneti Eroici
Dalla definizione di vigneto “eroico” o “storico” all’elenco delle tipologie di intervento che lo Stato può mettere in pratica per tutelarli e salvaguardarli. È quanto prevede, in sintesi, uno schema di decreto del Mipaaft, presentato dal Governo in Parlamento, che attua l’articolo 7 della legge 238 del 2012, il Testo unico sul vino.Sull’atto del Governo è stato approvato la settimana scorsa un parere favorevole dalle commissioni Agricoltura di Camera e Senato per cui ora il decreto, dopo le necessarie revisioni, potrà essere pubblicato per entrare, poi, in vigore. A Montecitorio, però, sono state poste alcune condizioni, a differenza di Palazzo Madama, dove il parere sull’atto del Governo contiene solo osservazioni.
VIGNETI EROICI O STORICI
L’atto dell’Esecutivo individua le caratteristiche dei vigneti eroici e di quelli storici. Si definiscono eroici quelli che “ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico”, sono situati in aree in cui “le condizioni orografiche creano difficoltà alla coltivazione con l’utilizzo delle macchine” e “in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale”. Inoltre, per essere “eroici” i vigneti devono essere situati in piccole isole, al massimo di 250 chilometri quadrati. Sul punto la commissione Agricoltura del Senato, nel parere, ha chiesto all’esecutivo di escludere “dall’ambito di applicazione della norma i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico” qualora “si trovino in letti di fiumi o in analoga situazione di rischio”.Sono “storici”, invece, quei vigneti la cui coltivazione risale ad una data, rinvenibile dalle particelle catastali, antecedente il 1960 ed è effettuata con l’impiego di pratiche e tecniche tradizionali, come terrazzamento, ciglionamento, rittochino, cavalcapogio, girapoggio e spina, utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali.
La nuova normativa si occupa anche dei criteri per l’individuazione dei territori. Stabilendo che, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i vigneti eroici devono possedere almeno un requisito tra: pendenza del terreno superiore al 30%; altitudine media superiore a 500 metri sopra il livello del mare, esclusi i vigneti situati su un altopiano; sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole.Per quanto riguarda i vigneti storici, invece, si prevede che siano già considerati tali quelli che: appartengono ai paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché la viticultura rappresenti la ragione dell’iscrizione e il vigneto costituisca la ragione principale che ha giustificato l’inserimento nel registro; afferiscono a territori che hanno ottenuto il riconoscimento di eccezionale valore universale dall’Unesco e il criterio di iscrizione nella lista è dovuto esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; ricadano in aree tutelate dalle leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici per la tutela di specifici territori vitivinicoli.
RIPRISTINO, RECUPERO, MANUTENZIONE
Lo schema di dm definisce i criteri sulle tipologie degli interventi che può effettuare il Mipaaft. Si tratta, nello specifico, di intervento per il ripristino, il recupero e la manutenzione dei vigneti “ubicati in aree soggette a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale”, che devono soddisfare alcuni parametri, tra cui il rispetto dell’ambiente nella conduzione del vigneto o l’esigenza che il ripristino avvenga con l’utilizzo di vitigni autoctoni utilizzati nella zona.L’intervento dovrà riguardare la promozione e la pubblicità delle produzioni riferibili alla “viticoltura eroica o storica”, anche attraverso l’utilizzo di un marchio nazionale, che sarà successivamente definito e individuato. La commissione IX alla Camera ha chiesto esplicitamente di specificare se la disposizione “sia volta a consentire l’uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio”, caso in cui sarà necessario specificarne “la natura facoltativa, precisandone le condizioni e le modalità di attribuzione”.Per questi interventi si prevede che il Mipaaft, d’intesa con le Regioni, possa destinare risorse finanziarie specifiche nel programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Infine, si prevede che i produttori interessati al riconoscimento di un vitigno storico o eroico (e anche qui la Camera ha richiesto ulteriori specificazioni per dirimere quali siano) debbano presentare un’istanza alla regione, allegando la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti individuati nel decreto.L’istruttoria sulla richiesta, così come i controlli da effettuare sui requisiti, sono di competenza regionale
Riduzione rese Chianti Vendemmia 2019
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della citata legge regionale n.73/2017, in data 11 giugno 2019 sono state sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, che hanno espresso la loro condivisione in merito alla proposta avanzata dal Consorzio; Ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti nella nota sopra citata; a voti unanimi
DELIBERA
di accogliere, per le motivazioni sopra esposte, la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale n.73/2017 per la vendemmia 2019, volta ad ottenere la riduzione del 10% delle rese ad ettaro e delle rese per ceppo, di uva atta a divenire vino a DOCG Chianti, Chianti con riferimento alle sottozone e Chianti Superiore;
In allegato il Decreto regionale.
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