Aggiornamento normativo
FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI ENTRO IL 31.12.2019 – ULTIMO CHIARIMENTO AGENZIA DELLE DOGANE LICENZA FISCALE VENDITA ALCOLICI
Fermentazioni e Rifermentazioni entro il 31.12.2019
- Fermentazioni e rifermentazioni: sono vietate quelle dei prodotti da uve raccolte nella vendemmia 2019, fatte salve
Fatte salve le diverse disposizioni degli specifici disciplinari DOP e IGP, la fermentazione e la rifermentazione di un mosto, di un mosto parzialmente fermentato e di un vino nuovo ancora in fermentazione non sono consentite in un periodo successivo di quello stabilito al comma 1 . ( 31 DIcembre) . Le fermentazioni e rifermentazioni eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOP e IGP sono immediatamente comunicate all’ufficio territoriale.
4. Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1 :
-qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace»,
-quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati,
-nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all’intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate ( NON ANCORA EMANATO)
Ulteriore Circolare Agenzia delle Dogane del 18.12.2019 - Licenza fiscale Vendita alcolici - Chiarimenti per cantine vitivinicole
Si trasmette in allegato l'ultima circolare in ordine temporale rilasciata il 18 Dicembre 2019 dall'Agenzia delle Dogane in tema di Licenza fiscale vendita alcolici, argomento che ha suscitato un enorme caos normativo, in particolare nei confronti delle aziende vitivinicole che vinificano e vendono vino.
La parte maggiormente significativa dell'ultima circolare è la seguente:
"Nel comparto in esame, i soggetti economici sono tenuti all’obbligo di denuncia nei casi di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati (vale a dire, liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole,vini alcolizzati e liquorosi, ecc..) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante, esercitata presso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare.
Continuano ad essere esclusi, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Testo unico accise, dalla denuncia di esercizio i "piccoli produttori di vino" (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano "direttamente dall’azienda agricola" la vendita del loro prodotto.
Da questo passaggio si desume che coloro che vendono direttamente il vino dalla propria azienda agricola non sono obbligati a richiedere la suddetta Licenza, al contrario le aziende che dispongono, oltre alla propria cantina di altri locali, ad esempio punti vendita, enoteche, Depositi, etc, in questi casi, devono richiedere la c.d. Licenza fiscale vendita alcolici presso l'Agenzia delle Dogane.
I "Depositi fiscali vino", ( produzione media superiore a 1.000 hl) sono già obbligati al pagamento annuale dell'imposta di 103,29€.
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