Aggiornamento normativo
Chi effettua la sola “sboccatura” degli spumanti metodo classico è considerato produttore?
L'ICQRF ha recentemente rilasciato un'importate circolare in materia di etichettatura dei vini "spumanti".
Un'azienda che produce vini spumanti ottenuti con il metodo di fermentazione in bottiglia (metodo classico), ma talvolta la richiesta di mercato è superiore alla mia capacità produttiva e in questi casi acquisto bottiglie nude in corso di elaborazione “su punta” che provvedo a sboccare con l'aggiunta di sciroppo di dosaggio realizzato con una mia ricetta aziendale che fornisce delle caratteristiche peculiari al prodotto finale. Secondo alcune interpretazioni sembra che sia possibile, anche nel caso sopra descritto, utilizzare in etichettatura il termine “produttore” e chiedo conferma della possibilità che un'azienda che effettua la sboccatura sia assimilabile alla figura del “produttore”. E.S. (San Michele all'Adige). RISPOSTA I n merito alla problematica sollevata dal quesito è stata emanata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari la circolare n. 702 del 16 gennaio 2020, a firma del direttore generale Oreste Gerini, in risposta a una richiesta di chiarimento sulla conformità dell'uso del termine “produttore” in etichettatura per i vini spumanti metodo classico, nel caso in cui la sboccatura venga effettuata da terzi a seguito della vendita delle bottiglie nude di vino spumante ottenuto con il metodo di fermentazione in bottiglia. Nella primavera scorsa l'Icqrf con propria nota n. 7349 del 14 maggio 2019, trasmessa a una azienda produttrice di spumanti metodo classico, aveva comunicato che nel caso di sboccatura di bottiglie di vino spumante metodo classico “su punta” acquistate da terzi l'azienda che effettuava la sola sboccatura non poteva essere assimilata alla figura del “produttore” ai sensi dell'articolo 46, par. 1, lettera c) del reg. Ue n. 33/2019 e quindi in etichetta non poteva figurare con il termine “produttore” oppure “prodotto da..”. Con la recente circolare esplicativa del 16 gennaio scorso l'Icqrf ha ritenuto opportuno precisare meglio le diverse situazioni possibili nel caso della “sboccatura” di vini spumanti elaborati con il metodo di fermentazione in bottiglia. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha comunicato che il contenuto della recente nota sopra richiamata va ricondotto esclusivamente alla singola fattispecie concreta oggetto del quesito e, pertanto, la risposta non può essere intesa come una indicazione valida sul piano della generalità e per ogni singolo caso.
Due casistiche distinte e specifiche In dettaglio sono state considerate nella risposta due casistiche ben distinte e specifiche.
1)Nel caso in cui un'azienda acquisti bottiglie nude di vino spumante metodo classico in corso di elaborazione e poi effettui la sola sboccatura per poi procedere alla tappatura finale e all'abbigliaggio, l'Icqrf ha espresso il seguente parere sulla possibilità di utilizzare la qualifica di “produttore” oppure “prodotto da...” in etichetta: “ai sensi della normativa unionale e nazionale, non può essere considerato “produttore” colui che si limita ad acquistare del prodotto “su punta” e si limita ad allontanarne le fecce mediante la “sboccatura” sebbene provveda anche al successivo “abbigliaggio” e “tappatura” delle bottiglie con dispositivo di chiusura definitivo. Infatti tali operazioni non apportano alcuna modifica sostanziale al prodotto ed alle caratteristiche organolettiche del vino spumante”.
2) "Una seconda fattispecie di elaborazione, e cioè il caso in cui si aggiunga lo sciroppo di dosaggio con specifiche caratteristiche, è stata presa in esame dall'Icqrf che si è espresso con la seguente interpretazione: “qualora con l’operazione di sboccatura si effettuino aggiunte di prodotto (sciroppo di dosaggio) tali da apportare delle modifiche sostanziali al prodotto, influendo sulle sue caratteristiche organolettiche e/o chimico-analitiche, si otterrà un vino diverso da quello di partenza. In tali casi, pertanto, le operazioni effettuate in fase di “sboccatura” vanno ad inserirsi nel processo di spumantizzazione, inteso nel suo complesso, integrandolo e completandolo. Ne consegue che il “produttore” potrà essere identificato in colui che ha effettuato la “sboccatura”, avendo completato il processo di elaborazione del vino spumante ed avendo ottenuto un prodotto avente caratteristiche intrinseche diverse da quello di partenza”.
Venendo al caso specifico del quesito appare evidente che se l'azienda, che procede alla sboccatura di vini spumanti ottenuti con il metodo di fermentazione in bottiglia acquistati in corso di elaborazione, effettui anche l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio secondo una propria ricetta che porti a una diversa caratterizzazione del prodotto iniziale si configuri un intervento che conduce a far considerare come produttore la cantina stessa che quindi è legittimata ad utilizzare il termine “produttore” in etichettatura. Naturalmente dovrà essere rispettato quanto previsto per la tenuta del registro telematico anche al fine di poter documentare la tracciabilità.
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