Aggiornamento normativo
Nuovo Decreto Contrassegni per vini Docg e Doc – nuovo sistema “alternativo” per vini DOC e IGT
Mipaaf: Contrassegni vini a docg e doc": firmato il decreto.
"E' stato firmato ieri dalla Ministra Teresa Bellanova il decreto attuativo dell'art.48, comma 9, del Testo Unico del Vino. Un decreto atteso da tempo dalla filiera vitivinicola, con cui vengono stabilite caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni per i vini a Denominazione protetta, nonché le caratteristiche e le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi.
"Con questo Decreto", dice la Ministra Teresa Bellanova, rafforziamo la tutela delle produzioni di eccellenza nazionale, semplifichiamo il processo di acquisizione delle cosiddette fascette, riducendo costi e tempistica, aggiungiamo un ulteriore tassello per confermare il primato della qualità. In sintesi, alcuni degli obiettivi prioritari che abbiamo ribadito, in accordo con l'intero settore, anche nell'ultimo incontro del gennaio scorso, finalizzato a condividere il percorso di insediamento della Cabina di Regia del Vino".
Con il Decreto, dunque, si definiscono le caratteristiche della cosiddetta "fascetta", recante il sigillo della Repubblica, apposta su molti vini a DOC e su tutti i vini a DOCG, confermando che la Fascetta ha natura di "contrassegno di Stato", a garanzia delle produzioni di eccellenza nazionali.
Nel dettaglio, il testo introduce alcune misure di semplificazione del processo di acquisizione dei contrassegni da parte degli operatori ed opera una sensibile riduzione dei relativi costi e della tempistica di distribuzione. In particolare:
* la riduzione dei costi dei contrassegni (da un minimo del 12 % fino ad un massimo del 20%) rispetto a quelli attualmente sostenuti dagli operatori;
* la possibilità per le aziende di ritirare uno stock di contrassegni corrispondente al quantitativo di vino atto a divenire DO detenuto dall'imbottigliatore (il precedente decreto prevedeva la consegna di fascette solo in base al prodotto certificato). In tal modo le aziende potranno avere più rapidamente a disposizione le fascette necessarie;
* l'introduzione di un nuovo formato di contrassegno di piccole dimensioni per rispondere alle esigenze manifestate in tal senso dalle imprese in relazione alla varietà dei formati delle bottiglie.
Il Decreto (novità) reca, altresì, le disposizioni per l'attuazione del Sistema di controllo e tracciabilità telematico per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T., ai sensi dell'articolo 48, comma 8, della legge. L'articolo definisce le caratteristiche e la gestione del sistema di tracciabilità alternativo al sistema delle "fascette."
Il sistema telematico di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.
2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:
a) essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante
il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime
sedi di imbottigliamento ed etichettatura
b) essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul
recipiente, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di
lettura e decodifica.
c) consentire l’identificazione univoca dell’azienda (di
seguito “provider”) che lo ha generato e fornito.
d) essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo di cui al successivo comma 7.
Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai “provider” presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emette- ranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.
4. Il consorzio di tutela, di cui all’articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell’ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell’ICQRF.
5. La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione.
6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all’organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l’imbottigliamento.
7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l’imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:
a. nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];
b. identificazione della partita;
c. numero dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento;
d. capacità dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento.
8. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica docu- mentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.
9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confeziona- mento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.
10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzati in corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confe- zionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo.
11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità,sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell’effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.
12. Entro un anno dalla pubblicazione del documento tecnico di cui al comma 3 il Ministero effettua la verifica sull’implementazione delle disposizioni del presente articolo e, se del caso, con decreto ministeriale, adotta le misure atte a migliorare la funzio- nalità del sistema. Inoltre, nel corso di detto periodo, potranno essere presi in considerazione altri sistemi informatici di controllo e tracciabilità equivalenti, di cui all’articolo 48, comma 8, della legge, sulla base delle proposte presentate dalla filiera vitivinicola.
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