Aggiornamento normativo
Firmato il decreto per la deroga alle Fermentazioni di determinati Vini a Dop e a IGP oltre il periodo vendemmiale fino al 30 Giugno 2020 – Detenzione di anidride carbonica negli stabilimenti enologici
Firmato il decreto per la deroga alle Fermentazioni di determinati Vini a Dop e a IGP oltre il periodo vendemmiale fino al 30 Giugno 2020
Si informa che, con decreto n. 2583 del 10 marzo 2020, il Ministero - in attuazione dell’articolo 10, comma 4, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 - ha disciplinato le fermentazioni e rifermentazioni che possono avvenire, in deroga, al di fuori del periodo vendemmiale.
Nello specifico, per i vini a DOP e a IGP che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2020.
Per il vino a DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2020.
Infine, per i vini senza DO o IG (vini generici) ottenuti da uve appassite o per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2020.
Detenzione di anidride carbonica negli stabilimenti enologici (anidride carbonica,azoto,argo)
Si informa che, con circolare n. 4691 del 6 aprile 2017, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha fornito taluni chiarimenti inerenti l’articolo 18 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, in merito alla detenzione di anidride carbonica negli stabilimenti enologici, in risposta ad un quesito trasmesso dall’Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare.
Nello specifico, in caso di stabilimenti enologici nell’ambito dei quali vengono prodotti esclusivamente vini fermi, l’introduzione della CO2 non è subordinata ad alcuna comunicazione.
Al contrario, l’introduzione di CO2 negli stabilimenti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, in cui si producono i vini spumanti ed i vini frizzanti, diversi dagli analoghi prodotti gassificati, è subordinata ad apposita e contestuale comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato.
Infine, la medesima prescrizione – la comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato contestualmente all’introduzione della CO2 negli stabilimenti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati– si applica anche in caso di stabilimenti c.d. promiscui ovvero laddove nella stessa cantina si producono sia vini fermi che vini spumanti e/o frizzanti.
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