Aggiornamento normativo
DECRETO RILANCIO ITALIA – MISURE PER IL VINO
Si riportano i principali passaggi inerenti il settore Agricolo e in particolar modo vitivinicolo previsti dal Governo italiano nel Decreto Rilancio.
Capo VI Misure per l’agricoltura
Art.213
Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi
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Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
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Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’emergenza Covid 19 ha comportato la chiusura di gran parte degli esercizi pubblici di ristorazione, con una fortissima contrazione della domanda in particolare di alcuni prodotti, e un rallentamento generalizzato delle esportazioni dei prodotti agricoli e agroalimentare. A tale scopo la norma interviene per un sostegno diretto delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. I settori che hanno maggiormente risentito della crisi sono: florovivaismo, lattiero-caseario, zootecnico, vinicolo, pesca e dell’acquacoltura.. La dotazione di 450 milioni di euro potrà essere utilizzata quindi per interventi mirati, con aiuti diretti in de minimis o nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Art.216
Contenimento produzione e miglioramento della qualità
1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, è stanziato l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna.
La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 20% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole.
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