Aggiornamento normativo
VENDEMMIA VERDE: BOZZA DEL DECRETO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
Pronto il decreto Mipaaf sulla vendemmia verde prevista all'articolo 223 del Dl Rilancio attualmente al vaglio della Camera.
Si tratta di un pacchetto da 100 milioni di euro volto alla riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione. Vale a dire la mancata raccolta, in quanto pratiche agronomiche strettamente connesse all’obiettivo del miglioramento della qualità.
La riduzione della produzione non sarà inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOCG, DOC, IGT e comune.
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
- Ai sensi dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020 richiamato in premessa è stanziato l’importo di euro 100 milioni da erogare a titolo di aiuto a favore dei produttori di cui all’articolo 3 che aderiscono alla misura consistente nella riduzione volontaria della produzione di uve destinate alla produzione di vini di qualità a denominazione di origine e ad indicazione geografica.
Articolo 2
(Definizioni)
- Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e sigle:
- Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Regioni: Regioni e Province autonome;
- AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Area di Coordinamento;
- OP: Organismo pagatore competente per territorio
- SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo;
- Superficie vitata: è la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all’articolo 38 (2) del regolamento (UE) di esecuzione n. 809/2014;
- Fascicolo: Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.
- DOP: Denominazione di origine protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
- IGP: Indicazione geografica protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
- DOCG e DOC: Menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente “Denominazione di origine controllata e garantita” e “denominazione di origine controllata”, utilizzate dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
- IGT: Menzione specifica tradizionale “Indicazione geografica tipica” utilizzata dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP
- Dichiarazione di raccolta uva: la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701;
Articolo 3
(Beneficiari)
- Beneficiari della misura come definita all’articolo 4 sono i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, come individuate al successivo articolo 4 comma 2 e che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne.
Articolo 4
(Descrizione della misura e requisiti oggettivi)
- La misura consiste nella riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi, in quanto pratiche agronomiche strettamente connesse all’obiettivo del miglioramento della qualità. La riduzione della produzione non è inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOCG, DOC, IGT e comune.
- La media aziendale di cui al comma 1 è calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna Regione, escludendo le campagne con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
- La misura si applica sull’intera superficie vitata aziendale destinata alla produzione di vini a DOP e IGP individuata in base al fascicolo aziendale e riguarda le superfici vitate che:
- a) sono presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario;
- b) sono in buone condizioni vegetative e produttive;
- c) hanno formato oggetto di dichiarazione di uva nelle cinque campagne precedenti, ovvero, nelle campagne disponibili successive all’impianto del vigneto.
Articolo 5
(Definizione e entità del sostegno)
- L’aiuto di cui all’articolo 1 è determinato in ragione della riduzione della produzione conseguente all’adozione delle pratiche agricole di cui all’articolo 4 comma 1, volte al miglioramento della qualità delle uve destinate alla vinificazione.
- Per beneficiare dell’aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- la riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e IGP non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, individuata per le tipologie di cui al successivo comma 5;
- nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare più del 5% rispetto alla resa media aziendale delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni;
- Le rese medie di cui al comma 2 sono calcolate, a livello aziendale per le tipologie DOCG, DOC e IGT, sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva degli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
- Il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è verificato dalle dichiarazioni di raccolta uve presentate dal beneficiario per la campagna vitivinicola 2020/2021, confrontate con l’impegno assunto dallo stesso beneficiario in fase di presentazione della domanda di accesso alla misura di cui al comma 2, dell’articolo 6.
- L’aiuto di cui al comma 1 è fissato con i seguenti importi massimi:
| - | Uve destinate a vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT): | ||
| - fascia unica | 400 euro per ettaro | ||
| - | Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC): | ||
| - di cui DOC con resa ≤ 130 ql/ha | 700 euro per ettaro | ||
| - di cui DOC con resa ≥ 130 ql/ha | 600 euro per ettaro | ||
| - | Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata Garantita (DOCG): | ||
| - di cui DOC con resa ≤ 100 ql/ha | 900 euro per ettaro | ||
| - di cui DOC con resa ≥ 100 ql/ha | 800 euro per ettaro | ||
Articolo 6
(Domanda e attuazione della misura)
- Per beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta la domanda, in modalità telematica, all’OP entro il [31 luglio 2020], sulla base di un modello precompilato che riporta le informazioni desunte dal fascicolo aziendale del beneficiario e dalle dichiarazioni di raccolta uve di cui all’articolo 5, comma 3.
- Nella domanda di cui al comma 1, al fine della determinazione del contributo, è riportata la tipologia di produzione, di cui al comma 5 dell’articolo 5, che il produttore si impegna a rivendicare nella dichiarazione raccolta uva della campagna vitivinicola 2020/2021.
- Qualora le informazioni di cui all’articolo 5, comma 3, non siano disponibili, si prendono a riferimento le produzioni benchmark calcolate da Ismea.
- Qualora il produttore conduca superfici vitate a DOP e IGP ricadenti su più Regioni, presenta una domanda per ciascuna Regione, in modo da sottoporre ad impegno l’intera superficie vitata aziendale condotta a DOP e IGP. La riduzione del 15% della resa produttiva aziendale è calcolata per singola domanda.
- Gli Organismi pagatori regionali forniscono ad Agea Coordinamento, sulla base delle disposizioni impartite dalla stessa Agea, le informazioni necessarie a determinare giornalmente l’andamento delle domande presentate e l’importo di spesa previsto.
- Nel caso in cui le richieste di aiuto superino le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, Agea Coordinamento comunica agli OP la chiusura della fase di acquisizione delle domande al fine di consentire a ciascun OP di procedere alla determinazione dell’aiuto spettante a ciascuna azienda.
- I produttori di cui al comma 4, a cui non vengono ammesse a contributo una o più domande a causa dell’applicazione del criterio di cui al comma 6, mantengono, per le domande non ammesse a contributo, le produzioni nell’ambito delle rese medie aziendali individuate a livello regionale, salvo la tolleranza del 5%.
- Ciascun OP procede all’istruttoria delle domande e ne determina l’ammissibilità, comunicandone l’esito, entro 5 giorni dal termine di presentazione di cui al comma 1, ad Agea coordinamento, che provvede a pubblicare sul portale SIAN l’esito dell’istruttoria.
- L’OP procede con il pagamento dell’aiuto ai beneficiari al termine della verifica di cui al comma 4, dell’articolo 5.
- Qualora le disponibilità finanziarie di cui all’articolo 1 non dovessero essere sufficienti ad assicurare la corresponsione degli aiuti massimi di cui al comma 5, dell’articolo 5, gli importi indicati sono proporzionalmente ridotti.
Articolo 7
(Disposizioni finali)
- Agea definisce con propria Circolare le modalità procedurali ed i termini necessari per l’attuazione del presente decreto.
- L’aiuto di cui all’articolo 1 è concesso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
- Il presente decreto è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che ha adottato la decisione, citata in premessa, di autorizzazione dell’aiuto di Stato cui all'articolo 1 del presente decreto.
- Il presente decreto entra in vigore il ___ 2020.
Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Sen. Teresa Bellanova
Documento firmato digitalmente
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