Aggiornamento normativo
Vendemmia Verde – Distillazione di crisi: Novita’
Pronto il decreto Mipaaf sulle rese.
Nel corso di una riunione tenutasi nel pomeriggio di ieri, il Ministero delle Politiche Agricole ha informato le Organizzazioni di rappresentanza del settore vitivinicolo di aver trasmesso alla Conferenza Stato Regioni ed al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) lo schema di decreto recante disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. DL Rilancio), per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.
Il Ministero è intenzionato a procedere quanto prima alla pubblicazione del testo; pertanto, lo schema di decreto è da intendersi come definitivo, fatte salve le eventuali modifiche di carattere urgente che dovessero intervenire nel corso degli ultimi passaggi con le Regioni o con il MEF.
In sintesi:
- I beneficiari della misura sono i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne. Da contatti informali con il Ministero è emerso che l’aver presentato per la superficie oggetto d’aiuto una dichiarazione di raccolta per, almeno, le ultime cinque campagne dovrebbe costituire un criterio di ammissibilità per l’accesso alla misura;
- Sono esclusi i produttori che hanno aderito alla misura della vendemmia verde sulle superfici coltivate con uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP nella corrente campagna;
- La misura consiste nella riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione o la mancata raccolta di una parte degli stessi;
- Per beneficiare dell’aiuto:
- a)La riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e IGP non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale regionale.
Per resa media aziendale regionale si intende la resa di uva per ettaro espressa in quintali ottenuta dalle superfici vitate aziendali che insistono su un territorio regionale, distinta per uve per vini a DOP e IGP e vino comune (inclusi i varietali), così come riportate nelle dichiarazioni di raccolta uva delle ultime cinque annualità, escludendo la resa della vendemmia più alta e quella più bassa;
- b)Nelle altre superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni la resa produttiva non deve aumentare rispetto alla resa media aziendale regionale;
- La misura si applica sull’intera superficie vitata aziendale regionale destinata alla produzione di vini a DOP e IGP;
- Il rispetto dell’impegno assunto è verificato sulla base delle dichiarazioni di raccolta uve presentate dal beneficiario per la campagna vitivinicola 2020/2021 confrontate con la resa media aziendale regionale;
- Se un produttore non rispetta l’impegno assunto decade qualsiasi forma di aiuto;
- Gli importi massimi dell’aiuto sono:
- a)Per le uve destinate a vini a IGP, 400 €/ha;
- b)Per le uve destinate a vini a DOC:
- 700 €/ha per le DOC con resa inferiore a 13 ton/ha;
- 600 €/ha per le DOC con resa superiore a 13 ton/ha;
- c)Per le uve destinate a vini a DOCG:
- 900 €/ha per le DOCG con resa inferiore a 10 ton/ha;
- 800 €/ha per le DOCG con resa superiore a 10 ton/ha.
- Per beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta una domanda telematica all’Organismo Pagatore competente per la Regione su cui insistono i vigneti oggetto di aiuto entro il31 luglio 2020. In caso di superfici vitate a DOP e IGP ricadenti su più Regioni, il produttore presenta una domanda per ciascuna Regione in cui intende ridurre la produzione;
- Il produttore che beneficia dell’aiuto si impegna a non incrementare, per la campagna vendemmiale 2020, la resa di produzione per le tipologie DOP, IGP e vino comune ottenuta nelle Regioni in cui non è stata presentata domanda o in cui questa non sia stata accolta, rispetto alla resa media regionale per le medesime tipologie. In caso contrario, decadono dall’aiuto tutte le domande presentate dal produttore;
- Qualora le richieste dovessero superare le risorse finanziarie disponibili (100 milioni di euro), AGEA redige una graduatoria unica a livello nazionale ammettendo all’aiuto un numero di domande corrispondenti all’importo stanziato maggiorato del 5%, sulla base dei seguenti criteri:
- a)Prioritariamente, le domande con maggiore riduzione della produzione proposta rispetto al valore minimo (15%), escludendo le domande con una riduzione di produzione superiore al 50% rispetto al valore medio della riduzione della produzione delle domande ricevute;
- b)In via successiva, le domande con rese medie aziendali regionali più basse;
In caso di overbooking della misura, gli importi massimi previsti per le diverse tipologie di uva possono essere ridotti fino ad un massimo del 5%;
- L’aiuto è pagato entro il 31 dicembre 2020.
Si ricorda, infine, che l’importo massimo dell’aiuto per Azienda agricola è fissato a € 100.000, in quanto la misura rientra nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 stabilito dalla Commissione europea con la Comunicazione C (2020) del 19 marzo 2020. A tal proposito, si segnala che ai fini del computo del contributo massimo fa fede l’identità fiscale dell’Azienda agricola e vanno conteggiati anche gli altri eventuali indennizzi che la stessa Azienda agricola (l’Azienda agricola con la medesima identità fiscale) ha ricevuto nel quadro delle misure adottate a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19.
Distillazione: prorogato il termine per la consegna del vino
Si segnala la pubblicazione sul sito del Ministero del decreto dipartimentale n. 2399 del 06 luglio 2020 con cui sono stati prorogati alcuni termini inerenti la misura della distillazione.
Più precisamente, il termine per la presentazione del contratto di distillazione è posticipato dal 7 luglio 2020 al 15 luglio 2020, mentre il termine ultimo per la consegna del vino in distilleria è posticipato dal 31 luglio 2020 al 21 agosto 2020.
ISTRUZIONI OPERATIVE AGEA
Agea con la pubblicazione delle Istruzioni operative n. 62 del 3 luglio 2020 ha integrato e chiarito alcuni aspetti previsti nelle Istruzioni n. 56 del 23 giugno scorso.
In particolare, si evidenzia che:
- È stato pubblicato il fac-simile della fidejussione (allegato I delle Istruzioni operative).
Per semplificare l’iter di produzione della garanzia, AGEA ha eliminato il riferimento al numero del contratto. È stato chiarito che restano comunque valide le garanzie, fin qui prodotte, recanti tale numero;
- Viene introdotta una tolleranza sui conferimenti.
Più precisamente, sul vino conferito dal produttore in distilleria vengono effettuati controlli per verificare la corrispondenza con quanto indicato nel contratto e cioè:
- La corrispondenza del titolo alcolometrico con quello indicato in contratto, fatta salva una tolleranza del 5%;
- La corrispondenza della quantità da distillare con quella approvata in contratto, fatta salva una tolleranza del 5%.
La tolleranza del 5% può essere riferita:
- Alla differenza tra il grado alcolometrico riportato nel contratto e quello del vino conferito;
- Alla differenza tra le quantità che si intendono conferire in contratto e quelle effettivamente conferite.
In ogni caso, il titolo alcolometrico del vino conferito non può essere inferiore a quanto stabilito nel decreto ovvero una gradazione alcolica minima di 10° vol.
Ciò consente, in caso di conferimento di vino con gradazione più bassa rispetto a quella riportata in contratto di implementare la consegna con ulteriori quantità di vino fino alla concorrenza del montegradi riportato in contratto e in domanda. Invece, se il conferimento consiste in una quantità di vino con gradazione alcolica maggiore rispetto a quella riportata in contratto, l’applicazione della tolleranza del 5% comporta che detta quantità possa essere ridotta fino alla concorrenza del montegradi pattuito;
- Con riferimento alla presentazione del contratto di distillazione, AGEA ha chiarito che con il termine “olografa” intende la firma autografa apposta manualmente dai contraenti;
- È stato posticipato il termine di presentazione della domanda di aiuto: il produttore deve presentare all’AGEA entro il 15 settembre 2020 una domanda di aiuto per ciascun contratto approvato, anziché entro il 31 luglio come indicato in precedenza;
- Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di aiuto, l’impegno del distillatore ad ottenere alcool da destinare per fini industriali o energetici si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell’avvenuta trasformazione del vino in alcool da utilizzare esclusivamente per uso industriale compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici, avente almeno la gradazione di 92°.
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