Aggiornamento normativo
DICHIARAZIONE DI GIACENZA VINI 2020 – Scadenza 10 Settembre 2020 – NOVITA’
Si comunica a tutte le aziende che a partire dal 1 Agosto è possibile presentare la Dichiarazione di Giacenza Vini e Mosti 2020.
La scadenza ultima per la presentazione è il 10 Settembre 2020.
A partire da quest'anno la Dichiarazione di Giacenza sarà presentata direttamente su AGEA per tutte le regioni tranne il Piemonte e non dovrà più passare da Artea ( per la Regione Toscana).
Per tale motivo, per tutte le aziende che operano tramite il nostro software, sarà possibile in automatico:
1- Chiudere la campagna viticola 2019-2020 con i saldi ( mi raccomando verificati) al 31 Luglio 2020
2- Inviare dal nostro software i dati automaticamente ad Agea con protocollo automatico tramite credenziali Sian Web-service.
Per le altre aziende, la Dichiarazione di Giacenza potrà essere compilata tramite il portale Agea, una volta chiusa la Campagna sul Sian oppure recandosi presso il proprio CAA.
Dichiarazione Giacenza
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:
- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
Si ricorda che la rettifica delle dichiarazioni è consentita esclusivamente per la correzione di errori e indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.
Infine, si richiama l’attenzione sulle seguenti precisazioni:
- Le quantità da indicare nella dichiarazione sono riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio;
- I vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in conto imbottigliamento o altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima Azienda.
- Nel caso di depositi all’ingrosso di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico. Tuttavia, nei casi in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi;
- I vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di magazzino all’ingrosso, da non confondersi con quella di deposito all’ingrosso di cui sopra, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico;
- Va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le aziende che decidono di avvalersi dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune. Qualora l’operatore possegga nell’ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio. Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un’altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune.
← Tutti gli aggiornamenti