Aggiornamento normativo
Firmato il Decreto per il contributo allo Stoccaggio dei vini sfusi DOP-IGP
E' stato firmato oggi, in data 26 Novembre 2020 il decreto : Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Stoccaggio privato dei vini di qualità.
Per presentare le domande, si attende la Circolare attuativa da parte di Agea e l'apertura della istanza online sul portale Sian.
Importante: possono presentare le domande chi ha un minimo di 100 hl di vino sfuso alla data del 31 Luglio 2020. ( massimo 4000 hl).
Importante: le domande saranno presentabili per un periodo massimo di 5 giorni dalla data di indicata dalla circolare Agea ( ancora non disponibile).
Oggetto dell’aiuto sono i vini di cui all’articolo 1 detenuti alla data del 31 luglio 2020 presso gli stabilimenti dei produttori o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, come risultanti dalla dichiarazione di giacenza, e riportati nel registro telematico alla data di cui all’articolo 1, comma 3 del presente decreto. Il quantitativo di vini che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.
2. L’importo dell’aiuto è determinato in 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC e 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT. Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.
3. Ai fini della richiesta di aiuto, il produttore presenta per ogni stabilimento, dalla data indicata con circolare AGEA, in modalità telematica sul portale SIAN (www.sian.it), la domanda di accesso alla misura. Le domande, ricevibili per non più di 5 giorni consecutivi, contengono le seguenti indicazioni:
- le generalità del richiedente e l’indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di richiesta di stoccaggio;
- per ogni tipologia di vino il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOCG, DOC e IGT o vino atto a divenire tale).
4. Decorso il termine di cui al comma 3, AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili. Se il contributo erogabile supera l’importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie disponibili, Agea procede ad una riduzione proporzionale dei volumi di vino oggetto di stoccaggio.
5. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 4, i produttori ammessi perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:
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- l’indicazione dei vasi vinari in cui i vari quantitativi sono detenuti;
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- per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data
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- eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.
Si trasmette in allegato il testo del decreto definitivo.
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