Aggiornamento normativo
VADEMECUM I.C.Q.R.F.- principali aspetti tecnici vendemmia 2022
VADEMECUM I.C.Q.R.F.- principali aspetti tecnici per la vendemmia 2022
Documento MVV elettronico (MVV-E)
L’MVV-E è emesso solo dopo la sua validazione da parte del sistema, che appone il codice MVV e la marca temporale. Fatta salva la possibilità di effettuare talune variazioni inerenti al luogo di consegna, al conducente ed al mezzo di trasporto, dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un QR code, che consente tramite un’applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.
Per l’emissione dell’MVV-E:
-
non sono previsti dei tempi per l’emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è obbligatoria l’indicazione della data e dell’ora di partenza, che non può essere antecedente alla data e all’orario di validazione.
-
la partenza deve avvenire entro un’ora da quella indicata sul documento validato. Il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di:
-
un supporto cartaceo (la stampa dell’MVV-E o un documento commerciale recante i riferimenti all’MVV-E);
-
un supporto elettronico mobile (ad esempio lo smartphone)11 su cui è visualizzabile l’MVV-E:
Il documento commerciale recante il riferimento all’MVV-E e il supporto mobile su cui è visualizzabile l’MVV-E, diversamente dalla stampa dell’MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.
Se il documento MVV-E è su smartphone (o su altri supporti elettronici mobili) esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola ed è reso disponibile al:
"conducente" mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare;
"destinatario" mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso ( inserendo il codice ICQRF)
Se è debitamente compilata la casella 17l l’MVV-E può essere utilizzato anche come-
certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell’IGP di cui all’articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273
-
certificazione per l’esportazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273.
La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. L’MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto.
Al paragrafo 9 dell’allegato al decreto n. 9400871 del 28 dicembre 2020, sono previste le modalità di inserimento nel sistema informativo e la validazione delle eventuali variazioni, che avvengono nel corso del trasporto, del luogo di consegna, del conducente e/o del mezzo di trasporto; le stesse variazioni sono normalmente inserite nel sistema informativo prima della conclusione del trasporto: qualora ciò non sia possibile ed il trasporto avvenga con la scorta di un documento cartaceo, le variazioni intervenute dopo la validazione relative al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto sono aggiunte a mano sul medesimo documento cartaceo nella casella 16, posta sul retro del documento, debitamente sottoscritte dal conducente.
-
In tal caso, dette variazioni dovranno essere inserite dallo speditore sul sistema informativo e validate 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione del trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.
Esclusivamente nel caso in cui per il trasporto sia obbligatorio il documento MVV-E ed il SIAN sia indisponibile, l’art. 8 del decreto n. 9400871 del 28 dicembre 2020 prevede un’apposita procedura di riserva, prevedendo, in sostituzione dell’MVV-E, l’emissione di un documento MVV cartaceo convalidato tramite PEC; conseguentemente, sono state implementate le funzionalità SIAN che consentono l’inserimento di tale MVV cartaceo nel sistema informativo, quando quest’ultimo ritorna nuovamente disponibile, prevedendo che la registrazione debba essere effettuata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati;
L’MVV-E deve essere annullato:
-
– per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione diversa dal luogo di consegna, dal conducente e dal mezzo di trasporto;
-
– quando l’ora di inizio del trasporto indicata nell’MVV-E e l’orario effettivo di partenza differiscono di oltre un’ora.
Alcuni approfondimenti e chiarimenti
I documenti mod. IT ( D.A. ex doco) : a seguito della definitiva entrata in applicazione del documento MVV elettronico recata dai citati decreti dipartimentali n. 9281513 del 30 ottobre 2020 e n. 9400871 del 28 dicembre 2020, i documenti mod. IT, già in esaurimento scorte dal 1° gennaio 2017 (nota prot. n. 16103 del 29/12/201612), hanno cessato, alla mezzanotte del 31 dicembre 2020, di essere documenti riconosciuti ai fini del trasporto dei prodotti vitivinicoli e, quindi, dal 1° gennaio 2021 non è più possibile utilizzarli in nessun caso;
"pesa pubblica": nel caso di un documento MVV-E che scorti il trasporto delle uve su territorio nazionale con partenza dal vigneto fino alla cantina, essendo obbligatoria l’indicazione della quantità, qualora ci si avvalga della facoltà di annotare sul documento stesso la dicitura “pesa pubblica”, è possibile indicare:
nel predetto campo obbligatorio, la quantità “simbolica” di “1” kg;
n el campo 17.2d “Altre informazioni”, la dicitura “pesa pubblica”.
Acidificazione
L’ICQRF, nel rispondere a quesiti concernenti le modalità di acidificazione del vino e dei prodotti a monte del vino a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2021/2117, ha fatto presente quanto segue:
è consentito effettuare le operazioni di acidificazione sia sui prodotti a monte del vino sia sul vino da questi ottenuto, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla regolamentazione europea, osservando, in generale, il principio che una pratica enologica autorizzata è “... impiegata solamente per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti ...”1 e, in particolare, il limite complessivo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l (ossia 53,3 milliequivalenti per litro);
nel rispetto del principio e del limite appena richiamati, restano fermi:
-
la possibilità di acidificare prodotti a monte del vino appartenenti a categorie diverse, non rilevando che il prodotto a monte del vino da cui si parte sia già stato acidificato, purché esso appartenga ad una diversa categoria rispetto a quella da sottoporre all’analoga operazione; ad esempio, è possibile acidificare, purché in una volta sola (Art 11 del Reg. (UE) n. 2019/934), il mosto parzialmente fermentato ottenuto dalla trasformazione di un mosto di uve già sottoposto ad acidificazione.
-
la possibilità di acidificare il vino, anche in più soluzioni;
-
il vincolo ad effettuare l’acidificazione nella stessa zona viticola in cui sono state raccolte le uve.
a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2021/2117, ai fini del rispetto del richiamato limite complessivo, non è più previsto l’obbligo di effettuare l’acidificazione dei vini solo nell'azienda di vinificazione: rimane nella responsabilità degli operatori che acquistano e cedono prodotti vitivinicoli, fornire ai propri clienti ed acquisire dai propri fornitori il dato quantitativo aggiornato delle acidificazioni effettuate sulla partita in questione, tenendo conto, tramite le opportune annotazioni a registro, delle eventuali acidificazioni operate nel proprio stabilimento; a quest’ultimo scopo:
per quanto riguarda la compilazione del registro telematico, per ogni partita acidificata, comprese quelle acquistate, è possibile annotare nel campo “codice partita” dell’operazione prescelta (CASD, ACID ...)
-
il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata (ad esempio, con la menzione “acidificazione” seguita dal dato quantitativo espresso in g/l di acido tartarico o in milliequivalenti per litro
In caso di assemblaggio di partite differenti per il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata, è possibile annotare nel campo “codice partita” del prodotto ottenuto la media ponderata;
per quanto riguarda la compilazione dei documenti di accompagnamento, fermo restando l’inserimento del codice “2” nella casella 17.2.1a (che segnala che il prodotto è stato acidificato), nel caso della compilazione dell’MVV-E, quanto riportato nel campo “codice partita” del registro telematico figurerà in automatico nella casella 17p (designazione); nel caso degli altri documenti utilizzabili la menzione atta ad evidenziare il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata potrà essere riportata ugualmente nella casella 17p di seguito alla designazione del prodotto o, in alternativa, nella casella 17.2d “Altre informazioni”.
Dealcolizzazione
La frase introduttiva dell’Allegato VII, Parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013, così come modificata dall’art. 1, punto 74, lett. b), punto i), del Reg. (UE) n. 2021/2117, prevede che “Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.”.
Inoltre, l’ultimo comma della Sez. E dell’Allegato VIII, Parte I, sopra citata, prevede che “I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.”
In proposito, con la recente nota Ares n. 5113606 del 13/07/2022, la Commissione UE ha fornito alcuni chiarimenti, che si ritiene di sintetizzare come segue:
non è consentita la dealcolizzazione nel caso di prodotti che abbiano subìto un arricchimento (dealcolizzazione e arricchimento sono mutualmente incompatibili);
non è ammesso il taglio/miscelazione tra un “vino” e un “vino parzialmente dealcolizzato” o un “vino dealcolizzato”, se si vuole denominare il prodotto che ne risulta come “vino” o “vino parzialmente dealcolizzato”; viceversa è ammesso il taglio se non si intenda utilizzare le denominazioni riservate ai prodotti vitivinicoli;
le indicazioni della varietà e dell’annata sono consentite anche nel caso dei prodotti dealcolizzati, secondo le norme vigenti; in proposito è stato precisato che la Commissione UE non ha in corso la predisposizione di ulteriori norme di secondo livello;
-non sono ammesse denominazioni alternative/integrative (ad es “vino senza alcol” ... ecc.); in merito, la Commissione UE ha evidenziato che non ha potere per prevedere ulteriori norme.
Presso il Mipaaf, sono in corso i lavori di due appositi gruppi i quali, tra l’altro, definiranno i possibili adeguamenti della normativa nazionale: quest’ultima, segnatamente per quanto previsto agli artt. 13, 14 e 15 della L. n. 238/2016 e salve le norme fiscali, in relazione alle problematiche connesse con l’estrazione dal vino, la successiva detenzione in cantina e la definitiva destinazione di acqua, alcol o loro miscele, di fatto risulta incompatibile con l’utilizzo delle tecnologie previste dalle norme dell’UE, specie in vista dell’ottenimento di un prodotto di elevata qualità, attualmente richiesto dai mercati.
Modifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 2022/6825
Sul versante degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno ribadire che:
non sussistendo più le disposizioni già vigenti fino al 7 dicembre 2019, di cui all’Allegato I D, del Reg. (CE) n. 606/2009, non è più previsto l’obbligo di presentare apposite dichiarazioni per l’effettuazione delle operazioni di dolcificazione;
in mancanza dell’apposita norma nazionale da emanare ai sensi dell’art. 30, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2018/273, non è previsto l’obbligo di presentare apposite dichiarazioni per effettuare le operazioni di acidificazione e disacidificazione.
-
-
← Tutti gli aggiornamenti