Aggiornamento normativo
Richiesta autorizzazioni impianti viticoli, contributi per strumenti digitali e DAS elettronico
Sistema di autorizzazioni per impianti viticoli
Il Decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022 stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli.
La possibilità per i vigneti di uva da vino di essere impiantati o reimpiantati continua ad essere concessa solo tramite autorizzazione, fino al 31 dicembre 2045. Le autorizzazioni sono gratuite e generalmente non trasferibili, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell’unione civile ed altre fattispecie, che saranno valutate caso per caso dal Ministero.
La gestione del sistema di autorizzazioni è attuata mediante l’implementazione e l’aggiornamento, nell’ambito del SIAN, del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. Entro sessanta giorni dalla data di impianto del vigneto, il beneficiario comunica alla Regione la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione, ai fini dell’aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, ed i rispettivi impianti sono iscritti nello Schedario viticolo grafico.
Nel Decreto sono anche riportate le modalità con cui vengono attuati i controlli e applicate le sanzioni.
Autorizzazioni per nuovi impianti
Le domande per le autorizzazioni sono presentate dal richiedente al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno, in modalità telematica nell’ambito del SIAN. Il Ministero comunica alle Regioni competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, nel SIAN, l’elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti, entro il 1° agosto di ogni anno, sulla base dell’elenco trasmesso dal Ministero.
Le autorizzazioni hanno validità di tre anni dopo il rilascio e sono rilasciate ogni anno nella misura dell’1% della superficie nazionale resa nota dal Ministero, con decreto direttoriale, entro il 30 novembre di ogni anno.
Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto devono contenere:
- la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta;
- l’impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di cinque anni.
Sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola, ad eccezione di quella già a vigneto, nonché di quella soggetta a vincoli all’impianto del vigneto pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione.
Autorizzazioni per reimpianti
Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni competenti. Tale autorizzazione è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all’estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata. L’estirpo di impianti non autorizzati non dà origine ad autorizzazioni al reimpianto.
Le autorizzazioni di reimpianto hanno generalmente una validità di tre anni a partire dalla data di concessione, tranne quelle dall’entrata in vigore del Regolamento 2021/2117, che riguardano la medesima superficie vitata in cui è stata effettuata l'estirpazione, le quali hanno validità di sei anni dalla data di concessione, a condizione che il richiedente, a pena di decadenza dell’autorizzazione, reimpianti il vigneto sulla medesima superficie nella quale è stato effettuato l’estirpo.
Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1° gennaio 2016 sono presentate alle Regioni in qualunque momento dell’anno, entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l'estirpazione. Le Regioni concedono le autorizzazioni entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
Il contributo a favore dei produttori di vino DOP, IGP e bio che investono in moderni sistemi digitali
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato il D.M. 20 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022, denominato “Determinazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali”.
Il contributo messo a disposizione, pari a 1 milione di euro per l’annualità 2022, è finalizzato a favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica e a recuperare le antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del nostro Paese.
Tre sono le tipologie di soggetti ammessi:
- produttori di vino DOP, che esercitino altresì l’attività agrituristica ovvero l’attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- produttori di vino IGP, che esercitino altresì l’attività agrituristica ovvero l’attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- produttori di vino biologico, che esercitino altresì l’attività agrituristica ovvero l’attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Per “produttori” si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.
Le spese di investimento ammesse riguardano la possibilità di realizzare dei sistemi digitali, quali QR-code, da apporre sulle etichette dei vini, che indirizzino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.
Tale codice dovrà essere apposto almeno sul 25% delle etichette della produzione complessiva imbottigliata dall’azienda e dovrà permanervi per almeno tre anni.
L’importo massimo concedibile ad ogni beneficiario è pari a un minimo di 10.000 euro e sino ad un massimo di 30.000 euro, senza superare il 70% delle spese ammesse.
La puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, dei termini e modalità di presentazione delle istanze, dei criteri di selezione, delle spese ammissibili, nonché ogni ulteriore modalità attuativa e di dettaglio, è demandata all’adozione di apposito provvedimento da parte del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Dal 13 febbraio 2023 entra in vigore il DAS elettronico
Il 13 febbraio 2023 entrerà in vigore l’obbligo di presentazione del DAS in formato elettronico, in sostituzione di quello in formato cartaceo.
Si ricorda che il DAS è il documento che consente il trasferimento di prodotti ad accisa assolta, ovvero la movimentazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Paese membro per esservi consegnati per scopi commerciali.
L’utilizzo del DAS è riservato alle nuove figure di speditore certificato e di destinatario certificato, anche occasionale. Tali figure compaiono nell’anagrafica accisa nazionale e in quella unionale (SEED).
Al momento della convalida del DAS elettronico, questo viene codificato con un codice alfanumerico denominato ARC, il cui penultimo carattere è la lettera “P”.
Il “rapporto di ricezione” è un documento essenziale allo Stato membro di spedizione per procedere al rimborso dell’accisa allo speditore certificato: ciò si verifica solo a seguito del controllo, da parte dell’amministrazione di destinazione, circa l’espletamento del pagamento dell’accisa.
Le nuove funzionalità sono disponibili dal 13 dicembre 2022 in ambiente di addestramento e dal 13 febbraio 2023 in ambiente di esercizio.
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