Aggiornamento normativo
Imballaggi del vino: nuovi obblighi PPWR e passaggi per le cantine
Consulenza vitivinicola
Dal 12 agosto 2026 si applica in via generale il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Gli obblighi riguardano anche le cantine che imbottigliano e commercializzano vino.
Chi deve predisporre la dichiarazione UE di conformità?
• Cantina che non è una microimpresa e produce o fa produrre vino confezionato con il proprio nome o marchio: gli obblighi del fabbricante ricadono sulla cantina, che deve effettuare la valutazione di conformità, predisporre la documentazione tecnica e redigere la dichiarazione UE.
• Cantina che è una microimpresa e si approvvigiona da un fornitore di imballaggi stabilito nell’Unione europea: per gli obblighi dell’articolo 15 il fabbricante è il fornitore. La cantina non deve quindi predisporre una propria dichiarazione per gli imballaggi coperti da questa disposizione, ma deve assicurarsi di utilizzare imballaggi conformi e ottenere dal fornitore la documentazione pertinente.
• Microimpresa che importa direttamente gli imballaggi da un fornitore extra UE: questa deroga non si applica. Occorre adempiere agli obblighi legati al proprio ruolo, compresi quelli di importatore.
Quando una cantina è una microimpresa?
Deve avere meno di 10 occupati, calcolati in unità lavorative annue, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Per il calcolo devono essere considerate anche le eventuali imprese associate o collegate, secondo le regole UE. Non basta quindi guardare soltanto il fatturato della singola cantina.
La deroga riguarda chi assume gli obblighi del fabbricante: non è un’esenzione generale dal PPWR.
Quali passaggi deve effettuare la cantina?
1. Censire gli imballaggi utilizzati.
Preparare un elenco di bottiglie, tappi, capsule, etichette, scatole e altri imballaggi, indicando per ciascuno fornitore, modello o codice e lotti disponibili.
2. Richiedere la documentazione ai fornitori.
Contattare i fornitori per ottenere le informazioni e i documenti necessari alla conformità PPWR: schede tecniche, attestazioni sui materiali e sulle sostanze soggette a restrizioni e, quando pertinente, dichiarazioni di conformità. Per gli imballaggi a contatto con il vino, verificare anche la documentazione per il contatto alimentare e le restrizioni sui PFAS applicabili dal 12 agosto 2026.
3. Definire chi deve redigere la dichiarazione UE.
Verificare il ruolo della cantina e l’eventuale disciplina per le microimprese. Se gli obblighi del fabbricante ricadono sulla cantina, questa deve effettuare la valutazione di conformità, predisporre la documentazione tecnica e redigere la dichiarazione UE prima dell’immissione sul mercato. Le sole fatture di acquisto non dimostrano la conformità.
4. Organizzare e conservare i documenti.
Raccogliere la documentazione in un fascicolo ordinato, con riferimenti che consentano di identificare gli imballaggi. È utile collegarlo anche ai lotti di vino confezionati. Il fabbricante deve conservare documentazione tecnica e dichiarazione UE per cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci anni per quelli riutilizzabili, dall’immissione sul mercato.
Attenzione ai vini in affinamento e alle giacenze.
Per il vino già imbottigliato e ancora in cantina, ricostruire materiali utilizzati, fornitori e date rilevanti. Gli imballaggi acquistati negli anni precedenti vanno valutati nel caso concreto: la loro anzianità non li rende automaticamente irregolari.
Le scadenze del PPWR sono progressive. Diverse misure sulla riciclabilità e sulla riduzione degli imballaggi e dello spazio vuoto hanno applicazione dal 2030, secondo le condizioni previste dal regolamento.
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