Aggiornamento normativo
FECCE DI VINO – NORMATIVA E ADEMPIMENTI NUOVO D.M. 11294 del 25.09.2017 (3)
Adempimenti per gestire correttamente la Feccia
1. Denaturazione delle fecce di vino (art. 13, comma 5, della legge).
1.1. Le fecce di vino avviate alla distillazione sono denaturate con l’aggiunta di cloruro di litio prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge.
( 30 Giorni dal suo ottenimento per i "Depositi fiscali" e 90 Giorni per i "piccoli produttori").
1.2. Le fecce di vino destinate all’uso agronomico sono denaturate con l’aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo, prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge.10.
Modalità per l’impiego dei denaturanti e per il ritiro del prodotto denaturato. 10.1.
Il cloruro di litio, il solfato ferroso per uso agricolo ed il cloruro di sodio da impiegare nei casi e nei modi previsti dal presente Allegato, sono preventivamente disciolti in una parte del prodotto da denaturare e successivamente aggiunti ed accuratamente mescolati alla totalità della massa da denaturare.
10.2. Al termine delle operazioni di denaturazione:
il cloruro di litio, è presente nei prodotti addizionati nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto;
il solfato ferroso per uso agricolo, è presente nelle fecce di vino nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia.
il cloruro di sodio è presente nei vini nella misura compresa tra 50 e 70 grammi per ogni 100 litri di prodotto.
Il responsabile legale dello stabilimento che ritira il prodotto denaturato ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell’ambito dell’organizzazione aziendale verifica che il denaturante sia uniformemente contenuto, nelle singole partite introdotte, nella misura stabilita dal punto 10.2. 10.4.
È fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.
10.5. Le operazioni di denaturazione, una volta terminate, sono annotate sul registro telematico tenuto a norma degli articoli 54 e 58, comma 1, della L. n. 238/2016 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015, prot. n. 293. 10.7.
I cartelli apposti sui recipienti presenti nello stabilimento enologico, nei quali sono contenuti prodotti denaturati, recano, oltre alla designazione del prodotto, la dicitura “denaturato con … ”o altre equivalenti, seguita dall’indicazione del denaturante impiegato.
10.7. Il documento di accompagnamento che scorta il trasporto di un prodotto denaturato reca, nello spazio dedicato alla designazione, la dicitura “denaturato con … ” seguita dall’indicazione del denaturante utilizzato
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