Aggiornamento normativo
Adempimenti connessi alla vendita di vino sfuso / vino all’estero.
Riepilogo dei principali adempimenti connessi alla vendita di vino sfuso in Italia:
- Caso classico di vendita di vino sfuso in cisterna tra "cantine": obbligo di emissione del documento M.V.V. per tutti i vini trasportati in recipienti di capacità superiore a 60 litri ( o D.a. ex doco, ma solo se "timbrato preventivamente dal comune entro il 31.12.2016) convalidato in Comune (la convalida è efficace per 48 ore) oppure convalidato tramite l'apposita procedura Pec -ICQRF ( efficace per 15 ore). A breve entrerà in vigore l'M.V.V. elettronico che sostituirà l'mvv cartaceo e abolirà per sempre i D.a. ex doco. Dal portale di TCA GEREM è già possibile emettere degli M.V.V. con carico automatico sull'acquirente ( ai soli fini di TCA per il momento).
- L'M.V.V. avente ad oggetto il vino sfuso convalidato in Comune deve essere inviato all'ICQRF entro 24 ore lavorative dalla partenza ( eccetto se trattasi di vino "ex tavola") e fatta eccezione per le "convalide effettuate tramite pec-icqrf". L'obbligo di trasmissione dell'MVV all'ente certificatore spetta all'acquirente, tuttavia nel caso di TCA-GEREM è richiesto da parte loro ormai in modo sempre più pressante l'utilizzo diretto del programma e pertanto il "trasferimento digitale del vino all'acquirente" direttamente dalla piattaforma GEREM ribaltando di fatto l'adempimento a carico del venditore. Suggerisco a tutte le aziende di accreditarsi presso la piattaforma di GEREM. VALORITALIA per il momento mantiene l'utilizzo delle comunicazione cartacee.
- Vendita di vino sfuso a privati": premesso che non è possibile vendere vini ATTI A DARE DOC a privati, e pertanto solo l'IGT TOSCANA e i vini ex tavola sono cedibili a privati ( per una molto discutibile interpretazione di TCA l'IGT COSTA TOSCANA non è cedibile sfuso a privati) è importante sottolineare due aspetti fondamentali:
- A Per privati si intendono solo e soltanto "privati cittadini" che acquistano per il loro uso personale e familiare pertanto, l'enoteca o il ristorante non sono privati.
- Solo i privati come sopra descritti possono recarsi da voi in azienda, portandosi "loro" un qualunque recipiente di capacità fino ad un massimo di 60 litri e farselo riempiere senza far scattare l'obbligo di dichiarare l'imbottigliamento e l'etichettatura.
- Fiscalmente: un singolo privato può acquistare al massimo fino a 300 litri di vino al giorno, ma:
- per acquisti di vino sfuso fino ad un massimo di 30 litri, è sufficiente un semplice documento fiscale ( ricevuta fiscale, scontrino fiscale) anonimo.
- per acquisti superiori a 30 litri è obbligatorio oltre al documento fiscale anche un DDT -Documento di trasporto con indicato tutte le generalità dell'acquirente.
- (Per acquisti di vino "imbottigliato" ed "etichettato" fino a 5 litri da parte di un privato l'obbligo di emissione di un Ddt decorre a partire da 100 litri.)
- Vedi compilazione DDT A PRIVATI IN BASSO.
- Pertanto: l'acquisto di vino sfuso da parte di un'enoteca/negozio o ogni altra attività commerciale deve avvenire rispettando le classiche modalità previste dalla legge, ossia:
- MVV convalidato se il vino è ceduto in recipienti di capactà superiore a 60 litri
- Preventivamente "imbottigliato ed etichettato" in recipienti massimo fino a 60 litri - ossia ceduto come qualunque altro vino "imbottigliato" con il rispetto della comunicazione di imbottigliamento all'ente certificatore ( minimo 3 giorni di attesa dall'invio della comunicazione prima di poterlo vendere) salvo che il vino non sia un "ex tavola" in tal caso non è soggetto a nessuna comunicazione all'ente certificatore.
- IMPORTANTE: il vino sfuso IGT, ceduto a privati, deve essere comunicato all'ente certificatore entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato venduto. TCA predilige l'inserimento dello scarico direttamente sulla piattaforma GEREM.
VENDITA DI VINO IMBOTTIGLIATO ALL'ESTERO ( caso più frequente) - ADEMPIMENTI
In questo caso dobbiamo distinguere tra le vendite effettuate dal:
- "Piccolo produttore" e pertanto effettuate con M.V.V. non convalidato se acquistato da una cartolibreria autorizzata, convalidato solo se "autoprodotto", in ambito INTRA UE con in esso indicato obbligatoriamente e in tutti i casi il CODICE ACCISA ( campo SEED) di un responsabile della spedizione ( trasportatore, o importatore o destinatario) incaricato di sdoganare la merce e assolvere le pratiche doganali.
- Entro il 5 del mese successivo, la copia dell'MVV deve essere trasmessa all'AGENZIA DELLE DOGANE territorialmente competente. Ovviamente deve essere trasmesso, solo se compilato correttamente e con il codice accisa presente e verificato come "valido".
- Vino imbottigliato spedito all'estero da parte di un "DEPOSITO FISCALE": in questo caso il documento da utilizzare è l'E-AD telematico tramite la piattaforma digitale dell'AGENZIA delle Dogane, con obbligo di Telematizzazione delle accise e compilazione del registro della cauzione accise entro il 5 giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione.
VENDITA DI VINO ALL'ESTERO A PRIVATI: ribadisco quanto già in parte trattato nell'ultima circolare: indistintamente dalla tipologia di azienda, ossia piccolo produttore/deposito fiscale, la normativa comunitaria ammette solo e soltanto tale prassi:
- privato cittadino comunitario che si reca da voi in azienda, acquista fino ad un massimo di 90 litri di vino, ( imponibile+ iva 22%) e trasporta lui stesso con un proprio mezzo o si spedisce a proprie spese il vino presso la propria abitazione.
- Non sono "tecnicamente" ammesse altre soluzioni a tale problematica, se non accettando il rischio di eventuali contestazione da parte dell'Agenzia delle dogane qualora non si possa dimostrare che la transazione è avvenuta realmente in Italia.
- Molto spesso diversi "trasportatori" confodono tale esonero per i privati con la possibilità di evitare l'mvv+codice accisa, ma in modo totalmente erroneo, la casistica riguarda espressamente tale fattispecie sopra descritta.
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COMPILAZIONE CORRETTA DEL DDT PER VINO SFUSO VENDUTO A PRIVATI
Nel caso di trasporto in ITALIA, effettuato con mezzi propri del destinatario, di vini “non confezionati” contenuti in recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri, ceduti da un punto vendita di una cantina o altre attività commerciali,compresi i rivenditori al minuto, AL CONSUMATORE FINALE PER L'ESCLUSIVO USO PROPRIO e DEI SUO FAMILIARI, purché nel limite ( totale) di cessioni a singoli privati non superiori a 3 ettolitri, è obbligatorio riportare nel documento diaccompagnamento la dicitura: DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE DEL DESTINATARIO”. Si precisa, che trattandosi di trasporti di vino allo stato “sfuso”, andranno indicati;
1. La designazione del prodotto : Es. I.G.T. TOSCANA o TOSCANO ROSSO, o VINO ROSSO,ecc 2. Il colore: rosso, bianco,rosato
3. La provenienza se Vino ex tavola
4. Le informazioni relative agli allergeni ( es. contiene solfiti)5. Il titolo alcolometrico effettivo, e nel caso di vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, anche il titolo alcolometrico totale
6. la quantità netta totale, in hl o l
7. il codice della categoria (esempio 1, che corrisponde al “Vino senza DOP/IGP)
8. il codice della zona viticola ( CII)
9. il codice delle operazioni vitivinicole ( eventuale percentuale di taglio)
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