Aggiornamento normativo
Limitazione del “periodo vendemmiale”, dal 1° agosto al 31 dicembre -Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno”.
Fermentazioni e rifermentazioni limiti temporali
Limitazione del“periodo vendemmiale”, dal 1° agosto al 31 dicembre.
Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno”.
Periodo delle Fermentazioni dal 1° agosto al 31 dicembre, consentite, completamente “libere”. Come regola di carattere generale anch’esso è così fissato, ovviamente con riferimento all’annata di vendemmia.
Con i commi successivi, tuttavia, per le Fermentazioni del successivo periodo dal 1° gennaio al 31 luglio prevede una serie di limitate deroghe.
"Fatte salve le diverse disposizioni degli specifici disciplinari Dop e Igp, la fermentazione e la rifermentazione di un mosto, di un mosto parzialmente fermentato e di un vino nuovo ancora in fermentazione non sono consentite in un periodo successivo di quello stabilito al comma 1”.
restringe il campo alle sole F delle sole seguenti 3 specifiche “categorie” di prodotti:
Deroga per le Fermentazioni dal 1° gennaio al 31 luglio:ma solo per taluni Igt/Doc/Docg e vincolata, però, a una comunicazione all’Icqrf.Il comma 3, seconda frase, aggiunge infatti la seguente deroga:
“Le fermentazioni e rifermentazioni eventualmente consentite dagli specifici disciplinari Dop e Igp sono immediatamente comunicate all’Ufficio territoriale [n.d.r.: dell’Icqrf].
Questa puntualizzazione sicuramente introduce una eccezione al divieto di cui al precedente punto 6, ma limitatamente ai casi in cui le Fermentazioni sono consentite dai rispettivi disciplinari di produzione e alla sola condizione che siano “immediatamente” comunicate all’Icqrf.
Deroghe settoriali speciali. Normativa di base.
"Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione e rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale “vivace”, quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza Ig purché individuati con riferimento all’intero territorio nazionale o a parte di esso con decreto annuale del Ministro, d’intesa con le regioni e province autonome interessate.
Deroghe settoriali speciali: periodi compresi fra il 1° gennaio e il 31 luglio 2018.In deroga ai commi 1 e 3 dell’art. 10 del T.U., il comma 4 ammette direttamente le seguenti Fermentazioni o Rifermentazioni:
- A) quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione (T.U. art. 10/4)
- a) dei vini spumanti (voce che si ritiene riferita ai v.s., v.s.q. e v.s.q.a.),
- b)dei vini frizzanti,
- c) del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar, tutte e tre consentite, si ritiene, per i prodotti atti a dare vini con e senza Igt/Doc/Docg.
- B) dei vini a Igt/Doc/Docg la cui menzione tradizionale “vivace”sarà effettivamente utilizzata nella etichettatura dei vini effervescenti risultanti da un processo di fermentazione esclusivo e naturale (T.U. art. 10/4)
- C) quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati,voce, quest’ultima, che indubbiamente comprende anche i c.d. vini “tranquilli”, nonché quelle (T.U. art. 10/4)
- D) destinate alla produzione di particolari vini,ivi compresi (Idem + D.m. 23.11.2017)
- a) i vini passiti (si ritiene: quelli definiti dal successivo art. 31, comma 9, del T.U.), come successivamente precisato dal Decreto che si annota e meglio descritti al seguente punto 10 (Dm, commi 1 e 2)
- b) i vini senza IG (intendendo per tali, come da art. 3/1/f solo quelli a Igt), purché individuati, con riferimento a tutta Italia o parte di essa, con apposito Decreto annuale da emanarsi dal Mipaaf sentite le Regioni e le Province autonome interessate (di seguito: le Regioni) (Dm., comma 3)
- Regole speciali per i “vini passiti”: F ammesse fino al 30 giugno 2018.In attuazione alle deleghe per l’annata 2018 delimita la facoltà di Fermentazioni ivi indicata solo fino al 30 giugno e limitatamente ai vini a Igt/Doc/Docg (con le implicite esclusioni dei generici e varietali/millesimati) con le seguenti “menzioni tradizionali”:
- a) “Passito”, “vin Santo” nelle sue diverse declinazioni (si ritiene “Recioto” e simili). Per il solo vino a Doc “Colli di Conegliano” tipologia “Torchiato di Fregona”, il successivo comma 2 prevede che nel 2018 le F sono ammesse fino al 31 agosto;
- b)“Vendemmia tardiva” e menzioni similari, ovvero
- c) per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché
- d) per i “mosti di uva parzialmente fermentati” con sovrappressione superiore a 1 bar, vale a dire una categoria non espressamente prevista dalla Regolamentazione Ue (Regolam. n. 1.308/13, All. VII):
-- punti 10 (“Mosto di uve parzialmente fermentato”, ammesso all’immissione al consumo – t.a. effettivo compreso fra 1 % vol e 3/5 del t.a. totale) e
-- punto 12 (“Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite”, con t.a. effettivo non inferiore a 8 % vol, categoria, peraltro, non soggetta alle norme sull’etichettatura, che riteniamo indispensabile per l’immissione al consumo)
Fermentazioni “spontanee” non disciplinate.Fra le Fermentazioni e rifermentazioni che risultano vietate in base alle suindicate nuove norme (e, beninteso, escluse quelle espressamente autorizzate elencate sopra), ci sono anche quelle riguardanti le c.d. “fermentazioni spontanee” di grandi masse di mosti di uva, mosti di uva parzialmente fermentati e vini nuovi ancora in fermentazione, nonché di partite già allo stato di “vino”.
O, per essere più precisi, non le vieta, ma semplicemente, le ignora completamente, mentre la preesistente normativa le ammetteva espressamente alla ovvia condizione che fossero immediatamente denunciate all’Icqrf.
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