Aggiornamento normativo
Scadenza consegna/smaltimento Vinaccia/Feccia
Termini ultimi per Vinaccia / Feccia- Scadenze
Si ricorda a tutte le aziende che :
- il 31 GENNAIO 2018 scadrà il termine ultimo per la consegna in distilleria delle "VINACCE" o per il suo smaltimento in campo mediante il c.d. " Ritiro sotto controllo" ( di cui si allega la modulistica ufficiale), in tal caso è fondamentale inviare la comunicazione all'ICQRF entro massimo il 27.01.2018.
- Per la FECCIA, come già ampiamente comunicato il termine ultimo per la consegna in distilleria è fissato nel 31.07.2018, tenendo però sempre presente i 30 giorni dalla sfecciatura ( salvo Denaturazione con il cloruro di litio) per i depositi fiscalie e i 90 giorni per i "piccoli produttori ( salvo Denaturazione con il cloruro di litio).
- Per le aziende che hanno prodotto una quantità di vino fino ad un massimo 25 hl, le vinacce e le fecce esonerate da ogni tipo di adempimento e possono essere sparse in campo senza comunicazione.
Per quanto riguarda il c.d "RITIRO SOTTO CONTROLLO", si riepilogano i principali aspetti da tener ben presente per le aziende che intendono riccorrere a tale istituto:
Titolo: RITIRO SOTTO CONTROLLO DELLA VINACCIA E DELLA FECCIA
In alternativa alla consegna in distilleria, Vinaccia e Feccia possono essere destinati a:
- uso agronomico diretto mediante distribuzione nei terreni;
- uso agronomico indiretto per la preparazione di fertilizzanti;
- uso energetico per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia;
- uso farmaceutico o produzione di cosmetici;
- produzione di enocianina;
- produzione di prodotti alimentari dei settori ortofrutticolo, formaggi e prodotti da forno.
L'impiego in altri prodotti alimentari deve essere autorizzato dal Ministero.
Uso agronomico diretto mediante distribuzione nei terreni:
- deve essere presentata all'Icqrf una comunicazione almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di spargimento, indicando i probabili quantitativi di produzione e indicando se si tratta di terreni in conduzione diretta e/o dei fornitori.
INDICARE GIORNO E ORA DI INIZIO SMALTIMENTO.
La Comunicazione deve essere trasmessa all'ICQRF di competenza, la quale la inoltrerà FORESTALE ( alte probabilità di ricevere un controllo da parte loro).
Tali superfici devono essere presenti nei fascicoli aziendali;
- la comunicazione di cui sopra scorta il trasporto dei sottoprodotti su strada.
- Non si possono spargere più di 30 quintali dei sottoprodotti per ettaro ed entro massimo 15 giorni dallo spandimento il prodotto deve essere interrato.
- la Feccia ( che deve avere minimo 90% di umidità) prima dello spargimento deve essere denaturata con Solfato ferroso per uso agricolo con titolo minimo del 90% di solfato ferroso eptaidrato in ragione di 100 grammi per 100 litri di feccia;
- al momento dello spargimento (o vendita per altri usi) si registra lo scarico su registro citando gli estremi della comunicazione di invio all'icqrf citata in premessa.
È VIETATO
effettuare lo spargimento di Vinaccia e Feccia in campo tra il 15 novembre e il 15 febbraio in quei comuni in cui i terreni sono stati dichiarati dalle Regioni:
- vulnerabili ai nitrati di origine agricola
- compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi
- mantenere una distanza di almeno 5 metri dai fossi e corsi acquosi
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