Aggiornamento normativo
MODIFICA DISCIPLINARE – MONTECUCCO DOCG SANGIOVESE
MODICA DISCIPLINARE MONTECUCCO SANGIOVESE DOCG
Docg «Montecucco Sangiovese», art. 5
Decreto 12 dicembre 2017, Mipaaf, DG Promozione qualità, PQAI IV, f.to Polizzi
- Gazz. Uff. n. 296 del 20 dicembre 2017
- Disciplinare consolidato approvato come da D.m. 30 novembre 2011,
modificato da ultimo con il Decreto 7 marzo 2014
Titolo:“Modifica del disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata e garantita del vino Dop «Montecucco Sangiovese».
Modifiche previste dall’Allegato a detto Decreto, in vigore dal 20 dicembre 2017:
Dispone che: All’art. 5, comma 6: «Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Montecucco Sangiovese” non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno e di quattro mesi di affinamento in bottiglia»
È sostituito con il seguente testo: «5.6. “Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ‘Montecucco Sangiovese’ non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno”.».
In altre parole: è stato soppresso il vincolo dell’affinamento in bottiglia (4 mesi), per cui rimane solo quello dell’invecchiamento obbligatorio di 12 mesi in contenitori di legno.
Tale norma è entrata in vigore il 20 dicembre 2017, lo stesso giorno della sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.
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