Aggiornamento normativo
ETICHETTATURA – SPECIALE ” COME INDICARE VITIGNI IN ETICHETTA “
L'etichetta del vino rappresenta oggi giorno una delle principali cause di "non conformità" sanzionate in sede di accertamento da parte degli organi di controllo, per tale motivo è importante puntualizzare maggiormente quanto le normative che regalono la materia siano pignole alla luce della enorme "opinabilità/interpretabilità" delle norme da parte di chi è preposto al controllo.
Le sottostanti precisazioni non riguardano i vini aventi una "topologia varietale", esempio DOC MAREMMA TOSCANA SANGIOVESE o IGT TOSCANA CILIEGIOLO.
VARIETA' IN ETICHETTA:
CASO 1)
Per evitare ogni sorta di contestazione è opportuno tener presente le seguenti differenze:
- Varietà di vitigni riportati in "forma discorsiva": è la forma assolutamente raccomandata per indicare in etichetta i vitigni, e la forma che da adito a meno problematiche normative.
- Esempio " da uve Merlot e Cabernet Sauvignon"..........
Anche in questo caso però, se ci atteniamo scrupolosamente alla legge, ci sono precise disposizioni da rispettare riportate in un parere dell'ICQRF del 7 dicembre 2010.
- “Limitatamente all’etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili espressamente descritte negli specifici disciplinari Dop e Igp, il rischio di confusione e da intendersi evitato a condizione che le indicazioni in questione:
▶ non siano costituite o non contengano i nomi delle Dop o Igp protette ( già su questo punto, si porrebbero numerose problematiche in caso di una interpretazione restrittiva) ai sensi degli articoli 118 quaterdecies e 118 vicies del reg. Ce n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell’art. 19, par. 3, del regolamento la predetta protezione si applica all’intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purché distintivi;
▶ siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;
▶ devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al punto precedente nonché in caratteri di dimensioni non superiori a 3 millimetri di altezza e a 2 millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori a un quarto, sia in altezza sia in larghezza, rispetto a quelli usati per la Dop o Igp”.
Inoltre:
-per l’indicazione del nome di un vitigno il prodotto deve provenire per almeno l’85% dal corrispondente vitigno e che per l’indicazione di due o più vitigni il prodotto deve derivare per il 100% dalle varietà menzionate, che devono figurare in ordine decrescente in percentuale, oltre ovviamente ad avere una perfetta tracciabilità dai registri di cantina/dichiarazioni obbligatorie.
Pertanto, secondo quanto precisato nella circolare Mipaaf, è possibile riportare nell’etichettatura dei vini, nel contesto delle descrizioni degli elementi storico-tradizionali, tecnicocolturali, di elaborazione e delle caratteristiche del prodotto attraverso la minimizzazione dei caratteri, indicazioni veritiere e documentabili non contenenti nomi di Dop o Igp protette, relative al nome del o dei vitigni che compongono il vino stesso.
CASO 2)
VITIGNI INDICATI IN ETICHETTA NON IN FORMA DISCORSIVA
Questo è il caso che desta anche più problematiche interpretative e si sconsiglia vivamente fino a quando l'ICQRF non preciserà dettagliatamente quanto riportato nel nuovo TESTO UNICO SUL VINO (2017) il quale doveva come da intenti dichiarati "innovare e rendere più semplice la menzione dei vitigni in etichetta" ....... afferma quanto segue:
-
Articolo 45 - Disposizione per l’utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari ( primo problema interpretativo, cosa si intende per più restrittive, solo il disciplinare dell'IGT TOSCANA prevede espressamente il Doppio vitigno in etichetta, la maggior parte degli altri disciplinari non ne fanno menzione) per i prodotti vitivinicoli a DOP o a IGP, qualora nell’etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:
a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
-
Ciò significa che è possibile ad esempio etichettare un vino come IGT TOSCANA MERLOT-CABERNET SAUVIGNON o altra varietà e in questo caso occorre prestare attenzione alle percentuali che compongono il vino, al contrario, se parliamo di un TOSCANA ROSSO, e le varietà sono citate in forma discorsiva non occorre rispettare il vincolo delle percentuali, non è ancora chiaro se per questi casi la circolare del 2010 citata in alto continui ad applicarsi oppure no.
-
c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la produzione, l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.
← Tutti gli aggiornamenti