Aggiornamento normativo
Il punto sul TESTO UNICO SUL VINO
TESTO UNICO SUL VINO UN ANNO DOPO - IL PUNTO
E' trascorso più di un anno dal 12 Gennaio 2017, data dell'entrata in vigore del TESTO UNICO SUL VINO.
Entro un anno dalla sua entrata in vigore dovevano essere emanati i decreti attuativi a completamento della riforma, ma purtroppo ad oggi sono stati pubblicati solo un minima parte che menzioneremo dopo.
Riepiloghiamo le principali novità introdotte dal TESTO UNICO SUL VINO:
- Introduzione del c.d. "VITIGNO AUTOCTONO ITALIANO O VITIGNO ITALICO", ad oggi tuttavia non è ancora stato emanato il decreto ministeriale il quale dovrà individuare i criteri per individuare le varietà di uve come tali. Le sopracitate diciture, potranno comparire in etichetta solo per i vini DOCG, DOC, IGT se previsti dai rispettivi disciplinari.
- Planimetria dei locali: sono adesso esonerate dall'obbligo dell'invio all'ICQRF, per le variazioni riguardanti la planimetria, tutte le aziende titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore ai 100 hl.
- Detenzione delle vinacce e delle Fecce: per i soli "piccoli produttori" sono stati estesi i termini entro i quali i sottoprodotti devono essere smaltiti:
- per le vinacce entro 90 giorni dalla fine del periodo vendemmiale ( 31 Dicembre)
- per le fecce entro 90 giorno dalla data di presa in carico sul registro (sfecciatura)
- Vengono elencate le sostanze per le quali è vietata la detenzione negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti introducendo una novità: viene espressamente codificato il divieto di detenzione dell’acqua e delle altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini, nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati. Si ribadisce, tuttavia, la possibilità di detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino, se questi sono contenuti in confezioni sigillate, di capacità non superiore a 5 L, e destinate alla vendita. Questo articolo introduce altre due novità: la parziale deroga al divieto di detenzione delle sostanze elencate, che era valida per le abitazioni civili dislocate nell’area dello stabilimento, viene ora estesa anche alle strutture ricettive destinate alla ristorazione e ad altre attività connesse alla preparazione di prodotti alimentari. Inoltre, vengono eliminati i limiti quantitativi specifici, e si parla semplicemente di detenzione nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra.
- Comunicazione per la detenzione e il confezionamento - A parziale deroga del divieto stabilito all’articolo 15, nelle cantine sono consentite la detenzione e il confezionamento di taluni prodotti già atti al consumo umano diretto, quali le bevande spiritose, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, i succhi e nettari di frutta, gli aceti, nonché altre bevande alcoliche o analcoliche. La deroga non si applica ai prodotti derivati, anche parzial- mente, dall’uva da tavola. Unica novità consiste nella espressa elencazione di tali prodotti. La deroga in questione è subordinata ad apposita comunicazione preventiva inviata all’uf cio territoriale.
- Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto
La prima novità di questo articolo: con riferimento agli stabilimenti e ai locali a essi annessi o con essi intercomunicanti, in cui si producono vini spumanti e vini frizzanti, sono disposte le pratiche e i trattamenti ai cui fini è consentita la detenzione e l’utilizzazione dell’anidride carbonica, dell’argo e dell’azoto.
L’articolo conferma poi l’obbligo di presentare, contestualmente a ogni introduzione di anidride carbonica negli stabilimenti e nei locali citati, un’apposita comunicazione all’uf cio territoriale.
La secondo novità pur confermando il generico divieto di produrre e detenere, negli stabilimenti di cui sopra, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati, l’articolo introduce una deroga per i casi in cui questi prodotti siano già confezionati.
- Elaborazione dei vini frizzanti
Introduce una novità ovvero una specifica disciplina relativa all’elaborazione dei vini frizzanti - con o senza dop e igp - e del vino frizzante gassicato. Nello specifico, vengono disciplinate le modalità per: la costituzione della partita, la presa di spuma, la dolcicazione, la determinazione della sovrappressione, l’uso della dicitura rifermentazione in bottiglia.
- Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione
Definisce, ivi comprese condizioni e limiti d’uso, le menzioni classico; storico;riserva; superiore; novello; passito o vino passito; vino passito liquoroso e vigna. Una novità importante: viene riportata nel Testo unico la menzione Gran selezione.
Altra novità: nel definire le condizioni per l’indicazione in etichetta dell’annata, si introduce per i vini spumanti che utilizzano nell’etichettatura il termine millesimato l’obbligo di indicare l’anno di produzione delle uve.
- Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle dop e igp, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivi- nicoli dop e igp
Viene ribadito il divieto ad ogni riferimento a una zona geografica di qualsiasi entità nell’etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti vitivinicoli senza dop o igp.
L’articolo regola in materia di minimizzazione dei caratteri, quando nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, contengono, in tutto o in parte, termini geografici riservati a do e ig. Infine, regola l’utilizzo del riferimento a una dop o igp nell’etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a dop o igp.
Il Testo unico consente, ed è una novità, per prodotti vitivinicoli do o ig e a determinate condizioni, l’uso di nomi geografici riservati a una dop o una igp. Pertanto al fine di indicare la collocazione territoriale dell’azienda vitivinicola o dei vigneti, può figurare nell’etichettatura del vino il nome della Regione o della Provincia alla base di altra do o ig, anche qualora detta Regione o Provincia sia riconosciuta come dop o igp.
Ciò è possibile purché tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell’ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione. Per la predetta finalità e alle medesime condizioni, è altresì ammesso riportare, nell’etichettatura di prodotti do o ig riferite a territori di ambito interregionale o inter- provinciale o intercomunale, il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altre dop o igp ricadente nel relativo ambito territoriale.
- Disposizione per l’utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite
Il legislatore è intervenuto introducendo una novità per regolamentare l’uso in etichetta di due o più nomi di varietà di uva da vino e per quali qualificare le relative tipologie di vini, sia nel caso di vini a do o ig, sia nel caso di vini senza ig.
In particolare, nelle etichette dei vini in questione, i predetti nomi devono:
- figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
- rappresentare un quantitativo superiore al 15% del totale delle uve utilizzate, a eccezione dei casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non quali cate con il nome dei vitigni;
- figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
Adempimenti amministrativi:
Il Testo unico introduce una novità importante per i piccoli produttori. Infatti per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 hL e con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
Novità:
Il Testo unico introduce il principio di una dop/igp a un organismo di controllo – che viene confermato unitamente alla possibilità per gli organismi di controllo di svolgere la propria attività per una o più produzioni riconosciute, anche eventualmente avvaledosi di personale e strutture di altri organismi di controllo – il legislatore ha innovato introducendo il principio complementare di un produttore a un organismo di controllo. Di fatto, nei soli casi in cui l’operatore sia immesso nel sistema di controllo di più organismi di controllo, si prevede un meccanismo per cui le visite ispettive, i controlli documentali e il prelievo dei campioni devono essere svolti da un solo organismo di controllo.
In caso di mancato accordo tra gli organismi interessati, la scelta ricade sulla Regione o Provincia autonoma, sentite le organizzazioni della liera vitivinicola.
- Ravvedimento operoso
Il legislatore ha introdotto una novità ovvero lo strumento del ravvedimento operoso – applicato limitatamente al settore tributario – per alcune violazioni che riguardano l’invio di comunicazioni o di dichiarazioni da parte degli operatori. In sostanza, si consente agli operatori di regolarizzare spontaneamente errori e/o omissioni, prima che venga avviata l’attività di accertamento da parte degli organi preposti, mediante il versamento di una sanzione pecuniaria di importo ridotto rispetto a quanto previsto dalla norma e una comunicazione all’uf cio territoriale competente.
A tal proposito, si precisa che il ravvedimento operoso interviene esclusivamente sulle sanzioni amministrative pecuniarie.
Attenzione. Il ravvedimento operoso è diverso dall’istituto della diffida, disciplinata dall’art. 1, comma 3, del disegno di legge n. 91/2014, convertito dalla Legge n. 116/2014 – cosiddetto decreto Campo- libero.
-Termini per l’adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie
L’articolo stabilisce che i decreti ministeriali applicativi previsti dai diversi articoli del Testo unico dovranno essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, quindi il 12 gennaio 2018. Tuttavia, nelle more dell’emanazione di tali decreti, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della pree- sistente normativa, se non in contrasto.
Articolo 91: Abrogazioni
A partire dal 12 gennaio 2017, vengono abrogati:
● il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260; la legge 20 febbraio 2006, n. 82 a eccezione di alcuni articoli: l’articolo 11, relativo al divieto di vendita e di sommi- nistrazione di mosti e vini e l’articolo 16, relativo alla denominazione degli aceti, che rimarranno in vigore per 1 anno, in virtù delle disposizioni transitorie;
● il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e il comma 1-bis dell’art. 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi cazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosiddetto Campolibero che a sua volta modi cava la legge 20 feb- braio 2006, n. 82.
Decreto attuativi già emanati:
1 - Dd 12.1.2017, n. 457 (Mipaaf/Icqrf)
Delega ai Direttori degli Uffici territoriali ICQRF della potestà di irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238.
-- T.U.: art. 83: Competenza all’irrogazione delle sanzioni
2 - Dm 30.3.2017, n. 26266
Definizione dell’ambito di applicazione delle disposizioni concernenti i criteri di incompatibilità per la nomina e l’attività del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all’articolo 40 della legge 12 dicembre 2016 n. 238
— T.U.: art. 40, comma 5: Comitato nazionale vini Dop e Igp
3 - Dm 21.6.2017 (Mipaaf - ex Dm 2.11.2006)
Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani, ai sensi dell’articolo 23 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
- Art. 23: Impiego di pezzi di legno di quercia
4 - Dm 7.7.2017, n. 748
Disposizioni applicative dell’art. 24, comma 5 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite
- Art. 24, comma 5: Detenzione prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti
5 - Dm 14.7.2017
Aggiornamento dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238
- Art. 12, comma 1: Produzione di mosto cotto
6 - Dm 10.8.2017
Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
- Art. 25: Divieto di vendita e somministrazione
7 - Dm 6.9.2017, n. 944
Disciplina della detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei mosti di uve aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all’8 per cento in volume, senza la prescritta denaturazione, in applicazione degli articoli 15, comma 1, primo periodo e lettera g), nonché 17, comma 1, primo periodo, della legge 12 dicembre 2016, n. 238
- Artt. 15/1/1°/g) e 17/1/1°: Succhi d’uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all’8 per cento
8 - Dm 6.9.2017, n. 945
Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine di cui all’articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
- Art. 60: Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine
9 - Dm 25.9.2017, n. 11294
Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall’effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché di sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell’Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238
- Art. 13/5-7: Denaturazione fecce di vino e acqua
- Art. 17/1/2°: idem, mosti con t.a. inferiore a 8 % vol
- Art. 24/7: idem vini con acidità volatile superiore ai limiti
- Art. 25/3: idem, mosti e vini a composizione anomala
- Art. 57/3: idem, sidri, fermentati alcolici, mosti e vini particolari per produzione aceti
- Art. 70/5/5°: completamento prestazioni viniche
- Art. 72/2/3°: vini detenuti in eccedenza a quella risultante dai registri
- altre norme: prodotti da impianti illegali o per la distillazione di crisi
10 - Dm 9.11.2017
Disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell’articolo 42, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238
- Art. 42: concorsi enologici
11 - Dm 23.11.2017, n. 6706 (Mipaaf)
Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10, comma 4, deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica.
- Art. 10: determinazione periodo vendemmiale e delle fermentazioni
- Testo Unico:Bozze di Decreti Mipaaf
annunciati in preparazione
- T.U., art. 20
Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell’articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”
2. T.U., art. 48
Decreto recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata
- T.U., art. 64
Il sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell’articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
- T.U., art. 65, commi 5, 6, 8
Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell’attività della commissione di degustazione di appello, in applicazione dell’articolo 65, commi 5, 6 e 8, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.e
- T.U., art. 66
Sistema dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l’annata e il nome delle varietà di vite, ai sensi dell’art. 66 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
← Tutti gli aggiornamenti