Aggiornamento normativo
RAVVEDIMENTO OPEROSO – DOCUMENTI DI TRASPORTO – REGISTRI- DICHIARAZIONI
NOVITA': RAVVEDIMENTO OPEROSO
A seguito dell'entrata in vigore del Testo unico sul vino 2017, l'ICQRF ha in questi giorni divulgato i primi chiarimenti in merito ad un nuovo istituto, il c.d. "Ravvedimento operoso". Di seguito specificheremo nel dettaglio in che cosa consiste, il punto fondamentale però è che lentamente l'apparato burocratico-sanzionatorio previsto dalla nuova riforma dei registri dematerializzati sta iniziando a muoversi e da ora in avanti è opportuno prestare la massima attenzione alle tempistiche di invio delle operazioni e al corretto inserendo dei dati.
Con l’entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 contenente la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, per le violazioni dell’art. 78 in materia di dichiarazioni, documenti e registri, gli operatori possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 85 della L. 238/2016), purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte di ODC o Organismi preposti al controllo.
In buona sostanza, l’operatore che si accorge di aver commesso un errore o un’omissione sanzionabile in materia di dichiarazioni, documenti o registri provvede egli stesso al pagamento di una sanzione ridotta nella misura prevista dall’art. 85. ( vedi esempio in basso).
Il pagamento deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell’errore o dell’omissione. Entro tre giorni lavorativi, è necessario comunicare il pagamento della sanzione ridotta all’ICQRF territorialmente competente per il luogo in cui è avvenuta l’irregolarità mediante PEC o altro mezzo idoneo legalmente riconosciuto, unitamente alla quietanza del versamento effettuato, riportando una breve descrizione della violazione commessa ed il riferimento all’articolo violato (art. 78 comma 1/2/3/4).
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico alla Tesoreria dello Stato competente per territorio, indicando quale causale “Ravvedimento operoso - Legge 238/2016 per violazione in materia di dichiarazioni/documenti/registri”.
Ravvedimento operoso : Esempio di conteggio sanzione ridotta (ravvedimento operoso) da pagare per le infrazioni relative ai registri: nella fattispecie riguardante le infrazioni alle norme sui registri, l’art. 85 del T.U. prevede una accentuata riduzione rispetto alla sanzione normale di cui all’art. 78, la quale – trattandosi di sanzione edittale compresa fra un minimo e un massimo – la somma di riferimento si calcolerà sul minimo di 500 o 150 euro, comportante il versamento delle somme seguenti:
- a) 100 euro, vale a dire riduzione a 1/5 (di fatto: sconto di 4/5, pari all’80 %), rispetto al minimo normale di 500 euro, ma solo se – riteniamo – la regolarizzazione degli errori o dell’omissioni avviene oltre 1 anno dall’omissione o dall’errore.
Tuttavia, per le infrazioni “minori”, in questo caso la sanzione rapportata al minimo di 150 euro, scontata di 4/5 (150 – 120) scenderà a 30 euro,ma per effetto del minimo specifico stabilito dall’art. 85/1/a, non dovrà essere inferiore a 50 euro;
- b) 84 euro ca.,vale a dire riduzione a 1/6 (di fatto sconto di 5/6, pari all’83,33 %) rispetto al minimo normale di dette 500 euro, ma solo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro 1 anno dall’omissione o dall’errore.
Tuttavia, per le infrazioni “minori”, in questo caso la sanzione rapportata al minimo di 150 euro, scontata di 5/6 (150 – 125) scenderebbe a 25 euro,ma per effetto del vincolante minimo specifico stabilito dall’art. 85/1/b, l’importo definitivo non dovrà essere inferiore a 50 euro.
Qualcuno è dell’avviso che anche in questi casi l’importo definitivo delle sanzioni è ulteriormente scontabile del 30 %, come da punto 5 seguente (quindi: sub a): 100 – 30 = 70 euro; b): 84 – 25 = 59 euro), ma questa interpretazione – pur non disciplinata espressamente - ci lascia perplessi in quanto, fra l’altro, si andrebbe ulteriormente fuori dal limiti del comune buon senso.
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