Aggiornamento normativo
NUOVA NORMATIVA INDICAZIONE STABILIMENTO DI PRODUZIONE IN VIGORE DAL 5 Aprile 2018
ETICHETTE: INDICAZIONE STABILIMENTO DI PRODUZIONE - non si applica al VINO
Dal 5 aprile, scatta l’obbligo di cui al D.Lgs. 15.9.2017, n. 145
di dichiarare in etichetta l’indirizzo dello stabilimento di produzione, ma non si applica ai vini:
- a) tale regola nazionale, fissata dall’art. 3 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 145 (L.V. n. 5-6/2017, pag. 273), a norma del precedente art. 1, comma 2, non si applica ai vini in quanto questa indicazione è già autonomamente disciplinata dalle regole ad hoc specifiche per i vini stessi di cui al Regolamento-madre n. 1.308/13, art. 119/1/e e suo Regolamento di applicazione n. 607/09, art. 56;
- b) in quanto ai vini tranquilli e altri diversi dagli spumanti, le regole Ue specifiche predette (art. 56, commi 1/f e 2) ai fini suddetti obbligano ad indicare nella c.d. etichetta di legge, solo il nome del Comune (completato dall’indicazione “Italia” e senza precisazioni di via, località e simili) in cui l’imbottigliatore ha la sua “sede sociale”. Solo quando l’imbottigliamento viene realizzato in un comune diverso e non limitrofo, nell’etichetta deve figurare un riferimento al luogo specifico (intendendo solitamente per tale il solo nome del comune in cui è effettuato il riempimento);
- c) in quanto ai vini spumanti (v.s., v.s.q. e v.s.q.a.), su detto aspetto diversamente disciplinati dal successivo comma 3 dell’art. 56, è sufficiente dichiarare:
-- il nome del produttore oppure – a scelta degli interessati – del venditore oppure ambedue;
-- l’indirizzo della sede sociale (nei limiti citati sub b) del produttore o del venditore;
-- in quanto al luogo di produzione, pertanto, non è obbligatorio precisarlo, per cui si può omettere o, a scelta degli interessati, indicarlo a titolo facoltativo.
Conclusioni:senza qui chiamare in causa anche le altre numerose norme che regolano l’etichettatura dei vini, sintetizzando confermo che per quanto attiene gli aspetti suindicati:
- a) i vini non sono soggetti alle suindicate norme nazionali in vigore dal 5 aprile;
- b) i vini restano, quindi soggetti alle sole norme Ue specifiche citate sopra, tenendo presente che mentre per i vini tranquilli ed altri (frizzanti, liquorosi, ecc.) si applicano le regole menzionate sopra sub b), per gli spumanti siamo in presenza delle norme ancor più semplificate di cui a c) che non impongono di dichiarare il luogo di produzione quando diverso dalla sede sociale;
- c) altra differenza della normativa sui vini rispetto a quella degli alimenti e bevande in generale è data dal fatto che:
-- per i vini la figura del responsabile di riferimento, obbligatoria, è solo quella dell’imbottigliatore (o, per gli spumanti il “produttore” o il “venditore”), mentre
-- per gli alimenti in generale anche ai fini della etichettatura la figura stessa è più ampiamente identificata nell’“operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni” come da Regolamento n. 1.169/11, art. 9/1/h meglio definita dal precedente articolo 8.
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