Aggiornamento normativo
Trasmissione dei documenti di trasporto vitivinicoli all’ICQRF
Con il nuovo REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/273 DELLA COMMISSIONE UE sono stati ribadite le casistiche per l'invio della copia del documento di trasporto dei prodotti vitivinicoli all'ICQRF.
Ovviamente nel caso di utilizzo di M.V.V.-E nulla dovrà essere trasmesso all'ICQRF in quanto l'adempimento è già implicitamente assolto.
In parte, ciò vale anche per gli M.V.V. convalidati tramite PEC. Ma non completamente. Non si consiglia più di utilizzare tale modalità.
Nel caso di utilizzo di MVV cartacei, la copia del documento per i sottostanti prodotti dovrà essere trasmessa all'ICQRF entro il primo giorno lavorativo successivo a quella della spedizione.
Casi specifici:
Articolo 14
Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi
a) prodotti originari dell'Unione, in quantità superiore a 60 litri:
i) vino destinato a essere trasformato in vino a DOP o a IGP o in vino varietale o di annata, oppure destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale;
ii) mosto di uve parzialmente fermentato;
iii) mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
iv) mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
v) succo di uve;
vi) succo di uve concentrato;
B) prodotti non originari dell'Unione, in quantità superiore a 60 litri:
-
i) uve fresche, escluse le uve da tavola;
-
ii) mosto di uve;
-
iii) mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
-
iv) mosto di uve parzialmente fermentato;
-
v) mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
-
vi) succo di uve;
-
vii) succo di uve concentrato;
-
viii) vino liquoroso destinato all'elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204;
prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all'articolo 9:
-
i) fecce di vino;
-
ii) vinacce destinate a distillazione o a un'altra trasformazione industriale; ( OSSIA LE VINACCE DESTINATE ALLA DISTILLERIA IN CONTO LAVORAZIONE PER L'OTTENIMENTO DELLA GRAPPA)
- iii) vinello;
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iv) vino alcolizzato;
-
v) vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per l'unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte;
-
vi) prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.
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