E-LABEL : NOVITA’ ETICHETTE – INFORMAZIONI NUTRIZIONALI, ELENCO INGREDIENTI E SMALTIMENTO IMBALLAGGI
- LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
- Circolare ICQRF Testo unico sul vino 2017
LEGISLAZIONE VINICOLA
Nuovo Decreto Piano dei controlli vini DOP -IGP
Nuovo Decreto VINI senza DOP/IGP
RITIRO SOTTO CONTROLLO – Smaltimento in Campo
- Modulistica Ritiro Sotto controllo
- Modalità di utilizzo Solfato Ferroso
DOCUMENTI DI TRASPORTO
ETICHETTATURA
- DM23-12-09 Etichettatura
Decreto_13_agosto_2012 Etichettatura e presentazione vini_DOP_e_IGP_ed_altri_prodotti_vitivinicoli
Decreto_13_agosto_2012 – Etichettatura e presentazione vini_DOP_e_IGP_ed_altri_prodotti_vitivinicoli
Circolare_30793_29 aprile 2015_etichettatura_nome_geografico_ampio_integrazioni
Circolare_93871_31 dicembre 2014_etichetta_nome_geografico_piu_ampio
APPROFONDIMENTI NORMATIVI
SPECIALE VITIGNI IN ETICHETTA
L’etichetta del vino rappresenta oggi giorno una delle principali cause di “non conformità” sanzionate in sede di accertamento da parte degli organi di controllo, per tale motivo è importante puntualizzare maggiormente quanto le normative che regalono la materia siano pignole alla luce della enorme “opinabilità/interpretabilità” delle norme da parte di chi è preposto al controllo.
Le sottostanti precisazioni non riguardano i vini aventi una “topologia varietale”, esempio DOC MAREMMA TOSCANA SANGIOVESE o IGT TOSCANA CILIEGIOLO.
VARIETA’ IN ETICHETTA:
CASO 1)
Per evitare ogni sorta di contestazione è opportuno tener presente le seguenti differenze:
- Varietà di vitigni riportati in “forma discorsiva”: è la forma assolutamente raccomandata per indicare in etichetta i vitigni, e la forma che da adito a meno problematiche normative.
- Esempio ” da uve Merlot e Cabernet Sauvignon”……….
Anche in questo caso però, se ci atteniamo scrupolosamente alla legge, ci sono precise disposizioni da rispettare riportate in un parere dell’ICQRF del 7 dicembre 2010.
– “Limitatamente all’etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili espressamente descritte negli specifici disciplinari Dop e Igp, il rischio di confusione e da intendersi evitato a condizione che le indicazioni in questione:
non siano costituite o non contengano i nomi delle Dop o Igp protette ( già su questo punto, si porrebbero numerose problematiche in caso di una interpretazione restrittiva) ai sensi degli articoli 118 quaterdecies e 118 vicies del reg. Ce n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell’art. 19, par. 3, del regolamento la predetta protezione si applica all’intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purché distintivi;
siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;
devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al punto precedente nonché in caratteri di dimensioni non superiori a 3 millimetri di altezza e a 2 millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori a un quarto, sia in altezza sia in larghezza, rispetto a quelli usati per la Dop o Igp”.
Inoltre:
-per l’indicazione del nome di un vitigno il prodotto deve provenire per almeno l’85% dal corrispondente vitigno e che per l’indicazione di due o più vitigni il prodotto deve derivare per il 100% dalle varietà menzionate, che devono figurare in ordine decrescente in percentuale, oltre ovviamente ad avere una perfetta tracciabilità dai registri di cantina/dichiarazioni obbligatorie.
Pertanto, secondo quanto precisato nella circolare Mipaaf, è possibile riportare nell’etichettatura dei vini, nel contesto delle descrizioni degli elementi storico-tradizionali, tecnicocolturali, di elaborazione e delle caratteristiche del prodotto attraverso la minimizzazione dei caratteri, indicazioni veritiere e documentabili non contenenti nomi di Dop o Igp protette, relative al nome del o dei vitigni che compongono il vino stesso.
CASO 2)
VITIGNI INDICATI IN ETICHETTA NON IN FORMA DISCORSIVA
Questo è il caso che desta anche più problematiche interpretative e si sconsiglia vivamente fino a quando l’ICQRF non preciserà dettagliatamente quanto riportato nel nuovo TESTO UNICO SUL VINO (2017) il quale doveva come da intenti dichiarati “innovare e rendere più semplice la menzione dei vitigni in etichetta” ……. afferma quanto segue:
- Articolo 45 – Disposizione per l’utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite1. Fatte salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari ( primo problema interpretativo, cosa si intende per più restrittive, solo il disciplinare dell’IGT TOSCANA prevede espressamente il Doppio vitigno in etichetta, la maggior parte degli altri disciplinari non ne fanno menzione) per i prodotti vitivinicoli a DOP o a IGP, qualora nell’etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:
a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
- Ciò significa che è possibile ad esempio etichettare un vino come IGT TOSCANA MERLOT-CABERNET SAUVIGNON o altra varietà e in questo caso occorre prestare attenzione alle percentuali che compongono il vino, al contrario, se parliamo di un TOSCANA ROSSO, e le varietà sono citate in forma discorsiva non occorre rispettare il vincolo delle percentuali, non è ancora chiaro se per questi casi la circolare del 2010 citata in alto continui ad applicarsi oppure no.
- c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la produzione, l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.
–
SPECIALE ESONERO "VENDITA PER CORRISPETTIVI" SIAN
Vendita per Corrispettivi – Registri Telematici
La gestione delle vendite di vino per “corrispettivi” ( unicamente a “privati”) da parte delle aziende agricole è stata disciplinata, ai fini della tenuta del registro telematico SIAN, con modalità estremamente dettagliate da parte del Mipaaf, il quale ha previsto una prima distinzione tra:
- Vendite per corrispettivi “senza documento di accompagnamento”
- Vendite per corrispettivi con “documento di accompagnamento”
In base a tale distinzione cambiano le tempistiche per l’invio al Sian delle vendite.
Si ricorda che sono esonerate dall’emissione del “documento di trasporto” tutte le vendite effettuate con le seguenti modalità:
- nel caso di vino etichettato e munito di dispositivo di chiusura in recipienti di capacità fino a 5 litri, per un massimo di 100 litri.
- nel caso di vino sfuso a privati, per un massimo di 30 litri.
- In tutti gli altri casi, è obbligatorio emettere anche un Documento di trasporto, recante le seguenti indicazioni:DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE DEL DESTINATARIO”.
1. La designazione del prodotto : Es. I.G.T. TOSCANA ROSSO
3. La provenienza se Vino (ex tavola)
4. Le informazioni relative agli allergeni ( es. contiene solfiti)
5. Il titolo alcolometrico effettivo, e nel caso di vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, anche il titolo alcolometrico totale
6. la quantità netta totale, in hl o l
7. il codice della categoria (esempio 1, che corrisponde al “Vino senza DOP/IGP)
8. il codice della zona viticola ( CII)
Approfondita tale premessa, le tempistiche per l’invio al Sian (nel caso ovviamente di azienda con contabilità computerizzata) sono le seguenti e anche in questo caso si distingue tra:
- Registrazione riepilogativa a fine mese
- Registrazione quotidiana giornaliera
- 1. USSD: Vendite per corrispettivi di prodotti senza emissione del documento di accompagnamento – Registrazione riepilogativa per tipologia al massimo mensile, tempistiche di invio al Sian:
Entro 30 giorni dalla fine del mese successivo.
- 2. USSD: Vendite per corrispettivi di prodotti senza emissione del documento di accompagnamento – Registrazione per singolo documento o riepilogativa giornaliera per tipologia, tempistiche di invio al Sian:
Entro 30 giorni dalla data della singola registrazione.
3.. USSD: Vendite per corrispettivi con documento di accompagnamento
– Registrazione per singolo documento o riepilogativa giornaliera per tipologia,tempistiche di invio al Sian:
30 giorni dalla data della singola registrazione.
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FECCIA - adempimenti normativi
Gestione della Feccia in cantina
Adempimenti per gestire correttamente la Feccia
1. Denaturazione delle fecce di vino (art. 13, comma 5, della legge).
1.1. Le fecce di vino avviate alla distillazione sono denaturate con l’aggiunta di cloruro di litio prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge.
( 30 Giorni dal suo ottenimento per i “Depositi fiscali” e 90 Giorni per i “piccoli produttori”).
1.2. Le fecce di vino destinate all’uso agronomico sono denaturate con l’aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo, prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge.10.
Modalità per l’impiego dei denaturanti e per il ritiro del prodotto denaturato. 10.1.
Il cloruro di litio, il solfato ferroso per uso agricolo ed il cloruro di sodio da impiegare nei casi e nei modi previsti dal presente Allegato, sono preventivamente disciolti in una parte del prodotto da denaturare e successivamente aggiunti ed accuratamente mescolati alla totalità della massa da denaturare.
10.2. Al termine delle operazioni di denaturazione:
il cloruro di litio, è presente nei prodotti addizionati nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto;
il solfato ferroso per uso agricolo, è presente nelle fecce di vino nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia.
il cloruro di sodio è presente nei vini nella misura compresa tra 50 e 70 grammi per ogni 100 litri di prodotto.
Il responsabile legale dello stabilimento che ritira il prodotto denaturato ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell’ambito dell’organizzazione aziendale verifica che il denaturante sia uniformemente contenuto, nelle singole partite introdotte, nella misura stabilita dal punto 10.2. 10.4.
È fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.
10.5. Le operazioni di denaturazione, una volta terminate, sono annotate sul registro telematico tenuto a norma degli articoli 54 e 58, comma 1, della L. n. 238/2016 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015, prot. n. 293. 10.7.
I cartelli apposti sui recipienti presenti nello stabilimento enologico, nei quali sono contenuti prodotti denaturati, recano, oltre alla designazione del prodotto, la dicitura “denaturato con … ”o altre equivalenti, seguita dall’indicazione del denaturante impiegato.
10.7. Il documento di accompagnamento che scorta il trasporto di un prodotto denaturato reca, nello spazio dedicato alla designazione, la dicitura “denaturato con … ” seguita dall’indicazione del denaturante utilizzato
FECCE - tempistiche
Fecce di vino: dal giorno del loro ottenimento
la detenzione libera in cantina di quelle non denaturate è ammessa fino:
— al 30° giorno, in via normale
— al 90° giorno, ma limitatamente ai produttori sotto i 1.000 hl
VINI “VARIETALI”
Vini varietali
Il Decreto Ministeriale 19 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2010, istituisce un sistema di certificazione e controllo che consente l’utilizzo in etichetta dell’annata e del nome di una o più varietà di vite ( solo quelle specificatamente previste) anche per i vini (compresi i vini spumanti) che non hanno una denominazione di origine o una indicazione geografica, alla condizione di sottoporre le partite interessate ad una certificazione.
Per poterli commercializzare la prassi operativa da seguire è la seguente:
- Inviare all’ICQRF e alla Regione la notifica della scelta dell’organismo di controllo, come da fac-simile
- Inviare comunicazione preventiva di imbottigliamento o di spedizione all’estero di vino sfuso corredandola di:
- dichiarazione di produzione vitivinicola, nel caso il vino sia ottenuto direttamente dalla produzione aziendale;
- documento di accompagnamento (DOCO o MVV) in ingresso, nel caso il vino sia stato acquistato o conferito da terzi.
-
Una volta ultimate le operazioni di imbottigliamento, inviare la comunicazione consuntiva di imbottigliamento
Uva e Vino
Giulio Giacomini
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