NUOVI REGOLAMENTI DELEGATO (UE) 2018/273 e 274 – Novità normative introdotte dal 3 Marzo 2018

Nuovi Regolamenti comunitari – DOCUMENTAZIONE DEI VINI – NUOVE NORME UE

Da domani 3 Marzo, entrereranno in vigore due nuovi  Regolamenti delegati (UE) 2018/273 e 274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I regolamenti hanno stabilito norme per le sottostanti materie, apportanto anche delle Novità sostanziali rispetto alle normative ad oggi in corso di validità in Italia, il cui rapporto con il “Registro Telematico” sarà da verificare attentamente nel prossimo futuro.

  1. il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
  2. lo schedario viticolo;
  3. i documenti di accompagnamento riconosciuti, la certificazione e le norme per le importazioni di vino;
  4. il registro delle entrate e delle uscite;
  5. le dichiarazioni obbligatorie;
  6. i controlli e la banca dati analitica di dati isotopici;
  7. le autorità competenti e la relativa assistenza reciproca;
  8. le sanzioni;
  9. le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate.

In particolare il nuovo regolamento ribadisce a livello Comunitario quali sono i documenti da utilizzare per la spedizione dei vini al di fuori del confini Nazionali ossia:

    • E-AD telamatico
    • M.V.V. per i “piccoli produttori” ( per il presente decreto sono definiti come tali chi produce meno di 1.000 hl di vino per campagna viticola, sulla base della produzione media di almeno tre campagne consecutive).
    • Entro il 31 Dicembre 2020 tutti i paesi UE dovranno essere in grado di utilizzare esclusivamente l’M.V.V in formato “elettronico”.  Fino a tale data gli stati membri potranno decidere di utilizzare alternativamente M.v.v in formato cartaceo o elettronico .
    • Un’altra novità sostanziale riguarda l’estensione da 5 a 10 litri per quanto concerne il volume nominale dei prodotti vitivinicoli imbottigliati, muniti di dispositivo di chiusura ed etichettati, che possono essere ceduti fino ad un massimo di 100 litri senza l’obbligo di emettere un documento di trasporto.
    • Resta confermato l’esenero per i vini trasportati da privati e destinati al consumo del destinatario e della sua famiglia se il quantitativo non eccede i 30 litri.
    • Le diverse deroghe in merito al trasporto dei prodotti sfusi ( trasporto di uve, la regola dei 40 km, etc) sono state raggruppate e semplificate: Il trasporto di qualsiasi prodotto vitivinicolo (non solo uve), effettuato da chiunque (non solo dal produttore), dal vigneto al deposito, tra due depositi della stessa cantina (sociale o no) a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento con una distanza totale da percorrere su strada non superiore a 70km (non più 40) è esentato dal documento di accompagnamento.

Il nuovo regolamento, all’Art 28 disciplina nuovamente i soggetti “esonerati dalla tenuta dei registri di cantina” riducendo di molto la portata delle deroghe concesse dall’Italia nei confronti delle aziende ad oggi esonerate ( produzione annua inferiore a 50 hl con annesse attività di vendita diretta o somministrazione pasti). Serviranno maggiori chiarimenti futuri anche in questo caso.

In conclusione, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del MIPAAF, le novità nel mondo del vino sembrano non finire mai e l’ITALIA, già indietro nell’emanazione di gran parte dei Decreti attuativi del Testo unico sul vino 2017, dovrà adesso verificare la regolarità di quanto volontariamente ha stabilito nel rispetto della nuova normativa quadro Comunitaria.

 

Il regolamentro inoltre, ha apportato le seguenti modifiche:

  • Modifiche del Reg. (CE) n. 555/2008:
    • gli articoli 1, 21, 22 e 23, da 38 a 54, 74, da 83 a 95 bis e da 98 a 102 sono stati soppressi;
    • gli allegati da IX a XIII e XVI a XXI sono stati soppressi.
  • Modifiche del Reg. (CE) n. 606/2009:
    • gli articoli 12 e 13 sono stati soppressi;
    • sono stati inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter.
  • Modifica del Reg. (CE) n. 607/2009:
    • l’articolo 63 è stato soppresso.
  • Abrogazione del Reg. (CE) n. 436/2009 e del Reg. delegato (UE) 2015/560

 

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